| (Procedure di scelta del contraente).
1. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti
applicano alternativamente:
a) le procedure di pubblico incanto, licitazione
privata o trattativa privata, secondo la disciplina per esse
prevista, ponendo a base di gara un progetto esecutivo;
l'offerta ha ad oggetto il prezzo; il contratto è stipulato a
corpo, o a corpo e a misura, o esclusivamente a misura,
secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 6 e 7;
b) le procedure di pubblico incanto o licitazione
privata, secondo la disciplina per esse prevista, ponendo a
base di gara un progetto preliminare, corredato in tal caso
dagli elaborati relativi alle indagini ed ai rilievi di cui
all'articolo 18, comma 5; l'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo
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ed il prezzo; il contratto è stipulato
esclusivamente a corpo. Tale procedura può essere impiegata
soltanto in seguito a motivata decisione delle stazioni
appaltanti, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o
la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
2. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti applicano le
procedure di pubblico incanto, licitazione privata o
trattativa privata, secondo la disciplina per esse prevista,
ponendo a base di gara un progetto definitivo; l'offerta ha ad
oggetto le eventuali varianti al progetto definitivo ed il
prezzo; il contratto è stipulato a corpo, o a corpo e a
misura, o esclusivamente a misura, secondo quanto previsto
dall'articolo 21, commi 6 e 7; l'impresa affidataria assume
l'obbligo di redazione del progetto esecutivo e di esecuzione
dei lavori.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, l'approvazione del progetto esecutivo da parte della
stazione appaltante non esonera l'impresa affidataria dai suoi
obblighi e responsabilità per l'attività progettuale svolta.
Le varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori od
omissioni progettuali sono a carico dell'impresa
affidataria.
4. Per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo
21, comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le
procedure di pubblico incanto o di licitazione privata,
secondo la disciplina per esse previste, ponendo a base di
gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche dagli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha
ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base di gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. Per l'affidamento della concessione l'amministrazione
aggiudicatrice può richiedere,
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in sede di bando di gara, che
l'affidatario debba comunque essere costituito sotto forma di
società di capitali, al fine della realizzazione e della
gestione del lavoro. Qualora l'affidatario non intenda
eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria
organizzazione di impresa non si applicano le norme
dell'articolo 10, ad eccezione del comma 10, e dell'articolo
11, ad eccezione dei commi 5, 6 e 7.
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