Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3906
DDL0210-0026
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.68 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
                        giudicatrici).
     1.  L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo
  22, comma 1, lettera  a),  nonché dell'articolo 22, comma
  2,  nel caso sia esclusa la presentazione di eventuali
  varianti al progetto posto a base di gara, è effettuata con il
  criterio del prezzo più basso determinato alternativamente:
       a)  per i contratti da stipulare a misura, mediante
  ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
  mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
  subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5
  della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
       b)  per i contratti da stipulare a corpo, o a corpo
  e a misura, per la parte a corpo, mediante ribasso
  sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero con la
  predetta offerta a prezzi unitari e, per la parte da stipulare
  a misura, mediante la medesima offerta a prezzi unitari.
     2.  L'offerta formulata a prezzi unitari deve indicare un
  prezzo complessivo determinato attraverso l'applicazione dei
  prezzi unitari a ciascuna voce della lista delle lavorazioni e
  delle forniture definite e quantificate nei documenti di gara.
  Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei
  prodotti dei quantitativi per i prezzi indicati per ciascuna
  delle voci predette.  Per quanto non espressamente previsto dal
  presente comma e in quanto
 
                              Pag. 69
 
  compatibile si applica l'articolo 5 della legge 2 febbraio
  1973, n. 14.
     3.  L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo
  22, comma 2, nel caso l'offerta possa comprendere eventuali
  varianti al progetto posto a base di gara, e ai sensi
  dell'articolo 22, comma 1, lettera  b),  nonché
  l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 21, comma
  3, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più
  vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi,
  variabili in relazione ai lavori da realizzare:
       a)  nel caso di appalti:
         1) il prezzo;
         2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da
  realizzare;
         3) il tempo di esecuzione dei lavori;
         4) la completezza del piano per la sicurezza del
  cantiere;
         5) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
         6) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
  lavoro da realizzare;
       b)  nel caso di concessioni:
         1) il prezzo;
         2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da
  realizzare;
         3) il tempo di esecuzione dei lavori;
         4) il rendimento;
         5) l'impatto ambientale dei lavori e la loro incidenza
  sul territorio;
         6) la durata della concessione;
         7) il valore iniziale delle tariffe da praticare
  all'utenza, le loro modalità di gestione nonché la metodologia
  di aggiornamento delle stesse;
         8) il valore residuo;
         9) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
  lavoro da realizzare.
     4.  Il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara
  devono indicare quali elementi
 
                              Pag. 70
 
  di cui al comma 3 sono da
  impiegare per la determinazione dell'offerta economicamente
  più vantaggiosa, indicando altresì per ciascuno di essi i
  punteggi normalizzati attribuiti in rapporto alla rispettiva
  importanza anch'essa dichiarata in modo numerico.  L'ordine di
  importanza degli elementi di giudizio deve essere approvato
  dalla stazione appaltante contestualmente al progetto posto a
  base di gara.  Nel caso di appalti, all'elemento prezzo deve
  essere attribuita una rilevanza non inferiore al 50 per cento
  del totale.  Il regolamento definisce i criteri valutativi,
  basati su procedimenti di interpolazione lineare, attraverso i
  quali individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa con
  un unico valore numerico finale.
     5.  Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio
  del prezzo più basso, di cui al comma 1, la stazione
  appaltante deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
  all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
  giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano
  un ribasso superiore alla media delle offerte formulate tra un
  valore massimo e un valore minimo fissati, entro il 1^
  gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dei lavori
  pubblici, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla
  base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate
  nell'anno precedente.  Qualora si proceda con il sistema
  dell'offerta a prezzi unitari, il ribasso percentuale delle
  singole offerte viene determinato attraverso il rapporto tra
  l'importo complessivo offerto ed il prezzo posto a base di
  gara.  Al fine di valutare l'anomalia dell'offerta la stazione
  appaltante deve prendere in considerazione esclusivamente
  motivazioni fondate sull'economicità del procedimento di
  costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
  condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente,
  con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
  tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
  disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
  ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.  Le
  offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione,
  da giustificazioni
 
                              Pag. 71
 
  relativamente alle voci di prezzo più
  significative, individuate, nel bando di gara o nella lettera
  di invito, dalla stazione appaltante, che concorrono a formare
  un importo non inferiore al 75 per cento dell'importo posto a
  base di gara.  Qualora l'aggiudicazione avvenga ad una offerta
  che presenta una percentuale di ribasso superiore a quella
  fissata ai sensi del primo periodo del presente comma,
  l'aggiudicatario non ha diritto all'anticipazione di cui
  all'articolo 29, comma 1, e l'importo della garanzia di cui
  all'articolo 33, comma 2, è incrementato del 50 per cento.  Le
  disposizioni del presente comma si applicano anche ai lavori
  di cui al comma 6 i cui bandi siano pubblicati decorsi tre
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     6.  Per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
  a 5 milioni di ECU, i cui bandi siano pubblicati entro tre
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
  stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla
  gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
  superiore a quella fissata ai sensi del comma 5.  La procedura
  di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
  delle offerte valide risulti inferiore a nove; in tal caso si
  applicano le disposizioni del comma 5 in quanto
  compatibili.
     7.  Qualora l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
  comma 3, la valutazione delle offerte è effettuata da una
  commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dai
  successivi commi, dal regolamento e dalle leggi regionali.
     8.  La commissione giudicatrice è composta da un numero
  dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella
  specifica materia cui si riferiscono i lavori.  La commissione
  è presieduta da un dirigente della stazione appaltante.  I
  commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcuna
  altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
  relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono
  far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
  controllo rispetto ai lavori medesimi.  Coloro che hanno
  rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
 
                              Pag. 72
 
  essere nominati per un quadriennio commissari relativamente ad
  appalti o concessioni affidati dalle amministrazioni presso le
  quali hanno prestato servizio.  Non possono essere nominati
  commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
  relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
  territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la
  concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi due
  anni dalla data della precedente nomina.  Sono esclusi da
  successivi incarichi coloro che, in qualità di membri di
  commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
  grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di
  atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
     9.  I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
  appartenenti alle seguenti categorie, operando in modo che
  ognuna sia rappresentata da almeno un membro:
       a)  professionisti con almeno dieci anni di
  iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti
  nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
  professionali;
       b)  professori universitari di ruolo, scelti
  nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di
  appartenenza;
       c)  funzionari tecnici delle amministrazioni
  appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
  dalle amministrazioni medesime.
     10.  La nomina dei commissari e la costituzione della
  commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
  fissato per la presentazione delle offerte.
     11.  Le spese relative alla commissione sono inserite nel
  quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
  dell'amministrazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0068 RIGINIZ=010 PAGFIN=0072 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=68 PAGEFIN=72 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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