| (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici).
1. L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo
22, comma 1, lettera a), nonché dell'articolo 22, comma
2, nel caso sia esclusa la presentazione di eventuali
varianti al progetto posto a base di gara, è effettuata con il
criterio del prezzo più basso determinato alternativamente:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
b) per i contratti da stipulare a corpo, o a corpo
e a misura, per la parte a corpo, mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero con la
predetta offerta a prezzi unitari e, per la parte da stipulare
a misura, mediante la medesima offerta a prezzi unitari.
2. L'offerta formulata a prezzi unitari deve indicare un
prezzo complessivo determinato attraverso l'applicazione dei
prezzi unitari a ciascuna voce della lista delle lavorazioni e
delle forniture definite e quantificate nei documenti di gara.
Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei
prodotti dei quantitativi per i prezzi indicati per ciascuna
delle voci predette. Per quanto non espressamente previsto dal
presente comma e in quanto
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compatibile si applica l'articolo 5 della legge 2 febbraio
1973, n. 14.
3. L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo
22, comma 2, nel caso l'offerta possa comprendere eventuali
varianti al progetto posto a base di gara, e ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, lettera b), nonché
l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 21, comma
3, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi,
variabili in relazione ai lavori da realizzare:
a) nel caso di appalti:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da
realizzare;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) la completezza del piano per la sicurezza del
cantiere;
5) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
6) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
lavoro da realizzare;
b) nel caso di concessioni:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da
realizzare;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) l'impatto ambientale dei lavori e la loro incidenza
sul territorio;
6) la durata della concessione;
7) il valore iniziale delle tariffe da praticare
all'utenza, le loro modalità di gestione nonché la metodologia
di aggiornamento delle stesse;
8) il valore residuo;
9) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
lavoro da realizzare.
4. Il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara
devono indicare quali elementi
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di cui al comma 3 sono da
impiegare per la determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, indicando altresì per ciascuno di essi i
punteggi normalizzati attribuiti in rapporto alla rispettiva
importanza anch'essa dichiarata in modo numerico. L'ordine di
importanza degli elementi di giudizio deve essere approvato
dalla stazione appaltante contestualmente al progetto posto a
base di gara. Nel caso di appalti, all'elemento prezzo deve
essere attribuita una rilevanza non inferiore al 50 per cento
del totale. Il regolamento definisce i criteri valutativi,
basati su procedimenti di interpolazione lineare, attraverso i
quali individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa con
un unico valore numerico finale.
5. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio
del prezzo più basso, di cui al comma 1, la stazione
appaltante deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano
un ribasso superiore alla media delle offerte formulate tra un
valore massimo e un valore minimo fissati, entro il 1^
gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla
base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate
nell'anno precedente. Qualora si proceda con il sistema
dell'offerta a prezzi unitari, il ribasso percentuale delle
singole offerte viene determinato attraverso il rapporto tra
l'importo complessivo offerto ed il prezzo posto a base di
gara. Al fine di valutare l'anomalia dell'offerta la stazione
appaltante deve prendere in considerazione esclusivamente
motivazioni fondate sull'economicità del procedimento di
costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente,
con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione,
da giustificazioni
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relativamente alle voci di prezzo più
significative, individuate, nel bando di gara o nella lettera
di invito, dalla stazione appaltante, che concorrono a formare
un importo non inferiore al 75 per cento dell'importo posto a
base di gara. Qualora l'aggiudicazione avvenga ad una offerta
che presenta una percentuale di ribasso superiore a quella
fissata ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'aggiudicatario non ha diritto all'anticipazione di cui
all'articolo 29, comma 1, e l'importo della garanzia di cui
all'articolo 33, comma 2, è incrementato del 50 per cento. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai lavori
di cui al comma 6 i cui bandi siano pubblicati decorsi tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
a 5 milioni di ECU, i cui bandi siano pubblicati entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
superiore a quella fissata ai sensi del comma 5. La procedura
di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a nove; in tal caso si
applicano le disposizioni del comma 5 in quanto
compatibili.
7. Qualora l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 3, la valutazione delle offerte è effettuata da una
commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dai
successivi commi, dal regolamento e dalle leggi regionali.
8. La commissione giudicatrice è composta da un numero
dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella
specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione
è presieduta da un dirigente della stazione appaltante. I
commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono
far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
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essere nominati per un quadriennio commissari relativamente ad
appalti o concessioni affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la
concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi due
anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da
successivi incarichi coloro che, in qualità di membri di
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
9. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie, operando in modo che
ognuna sia rappresentata da almeno un membro:
a) professionisti con almeno dieci anni di
iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
dalle amministrazioni medesime.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
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