| (Condizioni).
1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui
all'articolo 1 sono condizionati:
a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996,
della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data
del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento
del capitale sociale;
b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996,
da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo
piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un
consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di
cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca
d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che
individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento
patrimoniale ed economico e
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per la ristrutturazione del Banco
e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;
c) alla stipulazione, entro il 31 luglio 1996,
di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il
31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la
riduzione ai livelli medi nazionali del settore del credito
del costo unitario, ivi compresi i trattamenti previdenziali e
assistenziali; detti accordi sono stipulati dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e il relativo contenuto si
estende, anche in deroga a diverse previsioni di legge o di
contratto, a tutti i dipendenti del gruppo;
d) agli interventi finanziari di cui al comma 2
dell'articolo 1.
2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il
prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e
prestiti verrà rilevato dal Tesoro entro il 31 maggio 1996 e
convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni
di tasso. Tale conversione è subordinata alla concessione in
favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni
del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di
maggioranza. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro
provvede al rinnovo dei componenti degli organi societari del
Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari
delle banche e degli altri investitori istituzionali che
abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e
i relativi interessi maturati saranno utilizzati dal Tesoro
per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui
all'articolo 1.
3. In relazione agli eventuali provvedimenti di
adeguamento del capitale di cui al comma 1, lettera a),
gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, della legge
7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli
2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono
sospesi fino al 31 luglio 1996. In pendenza delle condizioni
di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro,
gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149.
4. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo
creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia può concedere al
Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al
decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 ottobre
1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e
altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del
gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori
delle medesime.
5. Gli atti concernenti operazioni di cessione di
azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici,
anche individuabili in blocco, posti in essere dalle società
del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997,
sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di
lire un milione.
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