Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


391
DDL0024-0008
Progetto di legge Camera n. 24 - testo presentato - (DDL13-24)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C24. TESTIPDL
...C24.
...Decreto-legge 27 marzo 1996, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1996. Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli S.p.a.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC24 ZZ13 ZZDL ZZPR
                        (Condizioni).
      1.  Gli interventi finanziari del Tesoro di cui
  all'articolo 1 sono condizionati:
         a)  all'accertamento, entro il 30 giugno 1996,
  della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data
  del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento
  del capitale sociale;
         b)  alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996,
  da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo
  piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un
  consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di
  cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
  1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca
  d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che
  individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento
  patrimoniale ed economico e
 
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  per la ristrutturazione del Banco
  e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;
           c)  alla stipulazione, entro il 31 luglio 1996,
  di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il
  31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la
  riduzione ai livelli medi nazionali del settore del credito
  del costo unitario, ivi compresi i trattamenti previdenziali e
  assistenziali; detti accordi sono stipulati dalle associazioni
  sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 19
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e il relativo contenuto si
  estende, anche in deroga a diverse previsioni di legge o di
  contratto, a tutti i dipendenti del gruppo;
         d)  agli interventi finanziari di cui al comma 2
  dell'articolo 1.
      2.  In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il
  prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e
  prestiti verrà rilevato dal Tesoro entro il 31 maggio 1996 e
  convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni
  di tasso.  Tale conversione è subordinata alla concessione in
  favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni
  del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di
  maggioranza.  Convertito il prestito, il Ministro del tesoro
  provvede al rinnovo dei componenti degli organi societari del
  Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari
  delle banche e degli altri investitori istituzionali che
  abbiano assunto i relativi impegni.  Il prestito subordinato e
  i relativi interessi maturati saranno utilizzati dal Tesoro
  per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui
  all'articolo 1.
      3.  In relazione agli eventuali provvedimenti di
  adeguamento del capitale di cui al comma 1, lettera  a),
  gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, della legge
  7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli
  2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono
  sospesi fino al 31 luglio 1996.  In pendenza delle condizioni
  di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro,
  gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149.
      4.  Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo
  creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia può concedere al
  Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al
  decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 256 del 2 ottobre
  1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e
  altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del
  gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori
  delle medesime.
      5.  Gli atti concernenti operazioni di cessione di
  azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici,
  anche individuabili in blocco, posti in essere dalle società
  del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997,
  sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di
  lire un milione.
 
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