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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3911
DDL0210-0031
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.76 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Disciplina economica dell'esecuzione
                    dei lavori pubblici).
     1.  Le stazioni appaltanti concedono ed erogano
  all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
  inizio dei lavori accertata dalla documentazione di cantiere
  controfirmata dal direttore dei lavori, un'anticipazione
  sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento
  dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso di
  esecuzione ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 18
  novembre
 
                              Pag. 77
 
  1923, n. 2240.  Sul relativo importo, in caso di
  mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti
  dal capitolato generale.  In caso di ritardo nella
  corresponsione la stazione appaltante deve segnalare il motivo
  dello stesso all'Autorità, che interviene per definire
  eventuali responsabilità amministrative.
     2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
  successive modificazioni, è abrogato.
     3.  Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
  appaltanti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e
  non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
  civile.
     4.  Per i lavori aventi durata superiore a dodici mesi, a
  decorrere dal secondo anno successivo alla data di
  presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori
  ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione
  eventualmente corrisposta, l'importo contrattuale dei lavori
  ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla
  variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici del costo di
  costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie
  individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione
  dell'offerta.  Non si dà luogo all'aggiornamento in relazione
  ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per
  l'ultimazione dei lavori ove il ritardo sia dovuto a
  responsabilità dell'esecutore.
     5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
  52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
  derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di
  concessione di lavori pubblici, nonché da contratti di
  progettazione e di prestazione di servizi di supporto di cui
  all'articolo 9, comma 7, della presente legge.
     6.  I progettisti esterni alla pubblica amministrazione, i
  prestatori di servizi di supporto di cui all'articolo 9, comma
  7, gli appaltatori ed i concessionari di lavori pubblici sono
  soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
  obblighi contrattuali.  L'entità delle penali e le modalità di
  versamento sono espressamente indicate nel contratto.
     7.  Il direttore dei lavori e il responsabile unico del
  procedimento assicurano, rispettivamente
 
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  a termini di
  contratto e di legge, la tempestiva contabilizzazione dei
  lavori eseguiti e la corresponsione delle rate di acconto e di
  saldo dei corrispettivi spettanti all'appaltatore o al
  concessionario.  I termini di contabilizzazione e di pagamento
  devono essere riportati nel capitolato speciale d'appalto.  Le
  rinunce alla corresponsione degli interessi per ritardato
  pagamento sono valide esclusivamente se definite in fase di
  collaudo finale o nell'ambito del tentativo di conciliazione
  delle controversie che il responsabile unico del procedimento
  deve esperire ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo le
  modalità stabilite dal regolamento e dalle leggi regionali.
     8.  All'atto della approvazione del progetto definitivo e
  del relativo quadro economico d'intervento, l'amministrazione
  aggiudicatrice può impegnare le somme necessarie ad acquisire
  la piena disponibilità dell'area interessata dai lavori.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0076 RIGINIZ=029 PAGFIN=0078 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=76 PAGEFIN=78 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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