| (Disciplina economica dell'esecuzione
dei lavori pubblici).
1. Le stazioni appaltanti concedono ed erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dalla documentazione di cantiere
controfirmata dal direttore dei lavori, un'anticipazione
sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento
dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso di
esecuzione ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 18
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1923, n. 2240. Sul relativo importo, in caso di
mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti
dal capitolato generale. In caso di ritardo nella
corresponsione la stazione appaltante deve segnalare il motivo
dello stesso all'Autorità, che interviene per definire
eventuali responsabilità amministrative.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e
non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
civile.
4. Per i lavori aventi durata superiore a dodici mesi, a
decorrere dal secondo anno successivo alla data di
presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori
ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione
eventualmente corrisposta, l'importo contrattuale dei lavori
ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla
variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici del costo di
costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie
individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione
dell'offerta. Non si dà luogo all'aggiornamento in relazione
ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per
l'ultimazione dei lavori ove il ritardo sia dovuto a
responsabilità dell'esecutore.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di
concessione di lavori pubblici, nonché da contratti di
progettazione e di prestazione di servizi di supporto di cui
all'articolo 9, comma 7, della presente legge.
6. I progettisti esterni alla pubblica amministrazione, i
prestatori di servizi di supporto di cui all'articolo 9, comma
7, gli appaltatori ed i concessionari di lavori pubblici sono
soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di
versamento sono espressamente indicate nel contratto.
7. Il direttore dei lavori e il responsabile unico del
procedimento assicurano, rispettivamente
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a termini di
contratto e di legge, la tempestiva contabilizzazione dei
lavori eseguiti e la corresponsione delle rate di acconto e di
saldo dei corrispettivi spettanti all'appaltatore o al
concessionario. I termini di contabilizzazione e di pagamento
devono essere riportati nel capitolato speciale d'appalto. Le
rinunce alla corresponsione degli interessi per ritardato
pagamento sono valide esclusivamente se definite in fase di
collaudo finale o nell'ambito del tentativo di conciliazione
delle controversie che il responsabile unico del procedimento
deve esperire ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo le
modalità stabilite dal regolamento e dalle leggi regionali.
8. All'atto della approvazione del progetto definitivo e
del relativo quadro economico d'intervento, l'amministrazione
aggiudicatrice può impegnare le somme necessarie ad acquisire
la piena disponibilità dell'area interessata dai lavori.
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