Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3913
DDL0210-0033
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.79 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Collaudi).
     1.  Le operazioni di collaudo sono volte ad accertare la
  stabilità, la corretta funzionalità tecnica, la conformità
  alle norme vigenti ed ai patti contrattuali, ivi comprese le
  specifiche tecniche, dei lavori eseguiti, nonché l'esatta
  corrispondenza dei dati risultanti dai documenti di
  contabilità con le risultanze di fatto per dimensioni, forma e
  quantità delle opere e per qualità dei materiali e delle
  forniture.
     2.  Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro
  tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal
  direttore dei lavori.  Tale attestazione deve essere contenuta
  in una relazione dettagliata che è trasmessa dal direttore dei
  lavori al responsabile unico del procedimento, entro dieci
  giorni dall'ultimazione.  La relazione deve essere corredata,
  entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dagli atti di
  contabilità finale, ivi compresi i certificati di tutte le
  prove, comprese quelle eseguite in cantiere dall'appaltatore,
  nonché dalle tavole grafiche riportanti i lavori come
  eseguiti, redatte a cura e spese dell'esecutore.
     3.  Le operazioni di collaudo devono essere compiute entro
  sei mesi dalla data del loro avvio.  Le amministrazioni
  aggiudicatrici, in relazione alla natura tecnica dei lavori
  oggetto del collaudo, su motivata proposta del responsabile
  unico del procedimento, possono stabilire nel capitolato
  speciale d'appalto termini diversi per il completamento delle
  operazioni stesse.  Tali termini non possono, comunque,
  superare i nove mesi dalla data di avvio delle operazioni di
  collaudo nei modi stabiliti dal regolamento.
     4.  I termini di cui al comma 3 sono sospesi qualora il
  collaudatore o la commissione di collaudo contestino
  l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione,
 
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  per il periodo occorrente ad effettuare gli interventi
  correttivi necessari a garantire la stabilità dell'opera
  e la sua corretta funzionalità.
     5.  Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali
  ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui
  all'articolo 1669 del codice civile.  Il collaudo con esito
  positivo delle altre opere civili nonché della componente
  impiantistica determina, laddove previsto dal contratto
  d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia.  Il trascorrere di
  quest'ultimo periodo senza contestazioni determina
  l'accettazione dei lavori.  L'accettazione è in ogni caso
  subordinata all'accertamento dell'esatta redazione della
  contabilità e del regolare espletamento dei connessi
  adempimenti amministrativi.
     6.  E' obbligatorio il collaudo in corso di esecuzione nei
  seguenti casi:
       a)  di risoluzione, rescissione o recesso dal
  contratto e, comunque, prima del subentro del nuovo
  appaltatore;
       b)  di utilizzo parziale dell'opera;
       c)  di necessità costruttiva individuata dal
  progettista;
       d)  su richiesta dell'appaltatore, laddove sia
  contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai
  sensi dell'articolo 16, comma 10;
       e)  nel caso di lavori di restauro e manutenzione
  di beni immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089,
  e successive modificazioni;
       f)  in tutte le altre ipotesi previste dal
  contratto d'appalto.
     7.  Nei casi di collaudo di cui al comma 6, lettere  a),
  b)  e  d),  da effettuare nel rispetto dei termini di
  cui al comma 3, l'esito positivo dello stesso comporta
  l'accettazione dei lavori collaudati secondo le modalità di
  cui al comma 5.  Nei casi di collaudo di cui al comma 6,
  lettere  c),   e)  ed  f),  il collaudo medesimo
  non produce gli effetti di accettazione dei lavori e si
  procede secondo il regime ordinario di cui al presente
  articolo.
 
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     8.  Il risultato del collaudo è trasmesso dal collaudatore
  o dalla commissione di collaudo al responsabile unico del
  procedimento, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al
  progettista nonché ai soggetti che hanno prestato garanzie per
  la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; l'appaltatore
  deve sottoscriverlo nel termine perentorio di trenta giorni.
  All'atto della firma, l'appaltatore può aggiungere nel proprio
  interesse riserve, rispetto alle operazioni di collaudo,
  secondo le modalità stabilite dal capitolato generale.  Ove
  l'appaltatore non sottoscriva i risultati del collaudo nel
  predetto termine, ovvero li sottoscriva senza apporvi riserve,
  i medesimi si intendono definitivamente accettati
  dall'esecutore e dai suoi aventi causa.  La pronuncia del
  collaudatore o della commissione di collaudo sulle riserve
  dell'appaltatore è disciplinata dal regolamento.
     9.  Per le operazioni di collaudo le amministrazioni
  aggiudicatrici nominano un proprio rappresentante tecnico
  ovvero una commissione di tre membri formata da almeno un
  tecnico e da personale amministrativo di elevata e specifica
  qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
  complessità e all'importo.  Ai fini della presente legge la
  funzione di collaudatore è in ogni caso incompatibile con la
  qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile
  o di dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice.  Se il
  numero dei collaudatori è maggiore di uno deve essere
  indicato, in ogni caso, il soggetto responsabile.
     10.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
  collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
  attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
  direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
  al collaudo.  Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
  rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
  eseguito i lavori.  Il collaudatore o i componenti della
  commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
  organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
  sulle diverse fasi di realizzazione del lavoro pubblico.
 
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     11.  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
  copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
  accettazione del lavoro, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
  comma, del codice civile.  Si applicano comunque i commi quarto
  e quinto dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n.
  741.
     12.  L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi,
  della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti, ai sensi degli
  articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
     13.  Nei casi di affidamento dei lavori pubblici in
  concessione, il collaudo è affidato a spese del
  concessionario.  Il collaudo deve verificare anche il rispetto
  del contenuto del contratto di concessione.  A tal fine
  l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse
  previsioni della convenzione, nomina uno o più collaudatori di
  sua fiducia.  L'esito positivo del collaudo costituisce
  condizione per l'inizio della gestione oggetto della
  concessione; in caso di esito negativo della verifica del
  rispetto del contenuto del contratto di concessione si
  applicano, nei confronti del concessionario, le disposizioni
  di cui al comma 4.  Ai collaudi di cui al presente comma si
  applicano, ove compatibili, le altre disposizioni del presente
  articolo.
 
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