| (Collaudi).
1. Le operazioni di collaudo sono volte ad accertare la
stabilità, la corretta funzionalità tecnica, la conformità
alle norme vigenti ed ai patti contrattuali, ivi comprese le
specifiche tecniche, dei lavori eseguiti, nonché l'esatta
corrispondenza dei dati risultanti dai documenti di
contabilità con le risultanze di fatto per dimensioni, forma e
quantità delle opere e per qualità dei materiali e delle
forniture.
2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal
direttore dei lavori. Tale attestazione deve essere contenuta
in una relazione dettagliata che è trasmessa dal direttore dei
lavori al responsabile unico del procedimento, entro dieci
giorni dall'ultimazione. La relazione deve essere corredata,
entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dagli atti di
contabilità finale, ivi compresi i certificati di tutte le
prove, comprese quelle eseguite in cantiere dall'appaltatore,
nonché dalle tavole grafiche riportanti i lavori come
eseguiti, redatte a cura e spese dell'esecutore.
3. Le operazioni di collaudo devono essere compiute entro
sei mesi dalla data del loro avvio. Le amministrazioni
aggiudicatrici, in relazione alla natura tecnica dei lavori
oggetto del collaudo, su motivata proposta del responsabile
unico del procedimento, possono stabilire nel capitolato
speciale d'appalto termini diversi per il completamento delle
operazioni stesse. Tali termini non possono, comunque,
superare i nove mesi dalla data di avvio delle operazioni di
collaudo nei modi stabiliti dal regolamento.
4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi qualora il
collaudatore o la commissione di collaudo contestino
l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione,
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per il periodo occorrente ad effettuare gli interventi
correttivi necessari a garantire la stabilità dell'opera
e la sua corretta funzionalità.
5. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali
ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui
all'articolo 1669 del codice civile. Il collaudo con esito
positivo delle altre opere civili nonché della componente
impiantistica determina, laddove previsto dal contratto
d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di
quest'ultimo periodo senza contestazioni determina
l'accettazione dei lavori. L'accettazione è in ogni caso
subordinata all'accertamento dell'esatta redazione della
contabilità e del regolare espletamento dei connessi
adempimenti amministrativi.
6. E' obbligatorio il collaudo in corso di esecuzione nei
seguenti casi:
a) di risoluzione, rescissione o recesso dal
contratto e, comunque, prima del subentro del nuovo
appaltatore;
b) di utilizzo parziale dell'opera;
c) di necessità costruttiva individuata dal
progettista;
d) su richiesta dell'appaltatore, laddove sia
contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai
sensi dell'articolo 16, comma 10;
e) nel caso di lavori di restauro e manutenzione
di beni immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni;
f) in tutte le altre ipotesi previste dal
contratto d'appalto.
7. Nei casi di collaudo di cui al comma 6, lettere a),
b) e d), da effettuare nel rispetto dei termini di
cui al comma 3, l'esito positivo dello stesso comporta
l'accettazione dei lavori collaudati secondo le modalità di
cui al comma 5. Nei casi di collaudo di cui al comma 6,
lettere c), e) ed f), il collaudo medesimo
non produce gli effetti di accettazione dei lavori e si
procede secondo il regime ordinario di cui al presente
articolo.
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8. Il risultato del collaudo è trasmesso dal collaudatore
o dalla commissione di collaudo al responsabile unico del
procedimento, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al
progettista nonché ai soggetti che hanno prestato garanzie per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; l'appaltatore
deve sottoscriverlo nel termine perentorio di trenta giorni.
All'atto della firma, l'appaltatore può aggiungere nel proprio
interesse riserve, rispetto alle operazioni di collaudo,
secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Ove
l'appaltatore non sottoscriva i risultati del collaudo nel
predetto termine, ovvero li sottoscriva senza apporvi riserve,
i medesimi si intendono definitivamente accettati
dall'esecutore e dai suoi aventi causa. La pronuncia del
collaudatore o della commissione di collaudo sulle riserve
dell'appaltatore è disciplinata dal regolamento.
9. Per le operazioni di collaudo le amministrazioni
aggiudicatrici nominano un proprio rappresentante tecnico
ovvero una commissione di tre membri formata da almeno un
tecnico e da personale amministrativo di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo. Ai fini della presente legge la
funzione di collaudatore è in ogni caso incompatibile con la
qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile
o di dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice. Se il
numero dei collaudatori è maggiore di uno deve essere
indicato, in ogni caso, il soggetto responsabile.
10. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
sulle diverse fasi di realizzazione del lavoro pubblico.
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11. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione del lavoro, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile. Si applicano comunque i commi quarto
e quinto dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n.
741.
12. L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi,
della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti, ai sensi degli
articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
13. Nei casi di affidamento dei lavori pubblici in
concessione, il collaudo è affidato a spese del
concessionario. Il collaudo deve verificare anche il rispetto
del contenuto del contratto di concessione. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse
previsioni della convenzione, nomina uno o più collaudatori di
sua fiducia. L'esito positivo del collaudo costituisce
condizione per l'inizio della gestione oggetto della
concessione; in caso di esito negativo della verifica del
rispetto del contenuto del contratto di concessione si
applicano, nei confronti del concessionario, le disposizioni
di cui al comma 4. Ai collaudi di cui al presente comma si
applicano, ove compatibili, le altre disposizioni del presente
articolo.
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