| (Piani di sicurezza).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza
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sociale, della sanità e dei lavori
pubblici, sentite le organizzazioni nazionali sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri
edili di lavori pubblici, in conformità al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, nonché alla direttiva 92/57/CEE del
Consiglio del 24 giugno 1992 e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del
contratto di appalto e deve essere consegnato alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque entro
congruo termine, fissato dalla stazione appaltante, pena la
revoca dell'affidamento. Il direttore di cantiere controlla
l'osservanza del piano di sicurezza.
3. L'appaltatore è obbligato a controllare i piani di
sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere ed a
coordinarli, al fine di renderli compatibili tra loro e
coerenti con il piano di cui al comma 2.
4. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte
dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato da parte del responsabile unico del
procedimento, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
5. I contratti di appalto stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla
medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono
annullabili qualora non integrati con il piano medesimo entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 19 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
appaltatrici e subappaltatrici secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
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7. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è
equiparato all'appaltatore.
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