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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3916
DDL0210-0036
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.86 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Piani di sicurezza).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro
  e della previdenza
 
                              Pag. 87
 
  sociale, della sanità e dei lavori
  pubblici, sentite le organizzazioni nazionali sindacali e
  imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un
  regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri
  edili di lavori pubblici, in conformità al decreto legislativo
  19 settembre 1994, n. 626, nonché alla direttiva 92/57/CEE del
  Consiglio del 24 giugno 1992 e alla relativa normativa
  nazionale di recepimento.
     2.  Il piano di sicurezza forma parte integrante del
  contratto di appalto e deve essere consegnato alla stazione
  appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque entro
  congruo termine, fissato dalla stazione appaltante, pena la
  revoca dell'affidamento.  Il direttore di cantiere controlla
  l'osservanza del piano di sicurezza.
     3.  L'appaltatore è obbligato a controllare i piani di
  sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere ed a
  coordinarli, al fine di renderli compatibili tra loro e
  coerenti con il piano di cui al comma 2.
     4.  Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte
  dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora
  dell'interessato da parte del responsabile unico del
  procedimento, costituiscono causa di risoluzione del
  contratto.
     5.  I contratti di appalto stipulati dopo la data di
  entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
  del piano di sicurezza, sono nulli.  I contratti in corso alla
  medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono
  annullabili qualora non integrati con il piano medesimo entro
  sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
  cui al comma 1.
      6.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 19 e 35
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
  prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
  aziendali nei cantieri di lavori pubblici è determinata dal
  complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
  trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
  appaltatrici e subappaltatrici secondo criteri stabiliti dai
  contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
  disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
 
                              Pag. 88
 
     7.  Ai fini del presente articolo il concessionario che
  esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è
  equiparato all'appaltatore.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0086 RIGINIZ=034 PAGFIN=0088 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=86 PAGEFIN=88 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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