| (Norme acceleratorie in materia
di contenzioso).
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera a), qualora, a
seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e comunque non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile unico del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo e, sentito l'affidatario che ha facoltà di
controdedurre alla relazione predetta, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione
dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.
L'amministrazione, entro sessanta giorni da tale proposta,
delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di
accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di
affidamento di lavori pubblici, per le quali sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
i controinteressati e l'amministrazione resistente possono
chiedere che la questione venga decisa nel merito unitamente
alla domanda cautelare. A tal fine il presidente fissa
l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora
l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione
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del provvedimento d'urgenza, il presidente del
collegio fissa per la decisione anche nel merito una nuova
udienza, che deve aver luogo entro sessanta giorni, e
autorizza le parti al deposito di memorie e di documenti fino
a quindici giorni prima dell'udienza stessa. La sentenza deve
comunque essere pubblicata entro trenta giorni dalla data
dell'udienza di trattazione.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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