| (Segretezza).
1. I lavori destinati ad attività delle forze armate o dei
corpi di polizia per la
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difesa della Nazione o per i compiti
di istituto, nei casi in cui siano richieste misure speciali
di sicurezza o di segretezza, in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative e per i quali
sussista una imperiosa urgenza, sono eseguiti ai sensi del
comma 2, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure. Ove le condizioni non risultino
predeterminate in disposizioni legislative o regolamentari,
esse sono stabilite con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici; analogamente si
procede nei casi di variazioni della destinazione d'uso dei
lavori segretati.
2. Il regolamento determina i casi nei quali, in relazione
ai lavori di cui al comma 1, devono svolgersi gare informali e
le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei
concorrenti qualificati ritenuti idonei all'esecuzione dei
lavori, nonché le relative procedure; se trattasi di lavori
segreti per i quali non sussista il requisito della imperiosa
urgenza, il regolamento disciplina anche le forme di
pubblicità.
3. Per i lavori di cui al comma 1, anche gli eventuali
subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di
sicurezza richiesti all'appaltatore principale.
4. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti,
la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di
cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di
ciascun anno in una relazione al Parlamento.
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