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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3919
DDL0210-0039
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.89 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 37.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Segretezza).
     1.  I lavori destinati ad attività delle forze armate o dei
  corpi di polizia per la
 
                              Pag. 90
 
  difesa della Nazione o per i compiti
  di istituto, nei casi in cui siano richieste misure speciali
  di sicurezza o di segretezza, in conformità a disposizioni
  legislative, regolamentari ed amministrative e per i quali
  sussista una imperiosa urgenza, sono eseguiti ai sensi del
  comma 2, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
  delle procedure.  Ove le condizioni non risultino
  predeterminate in disposizioni legislative o regolamentari,
  esse sono stabilite con decreto del Ministro competente, di
  concerto con il Ministro dei lavori pubblici; analogamente si
  procede nei casi di variazioni della destinazione d'uso dei
  lavori segretati.
     2.  Il regolamento determina i casi nei quali, in relazione
  ai lavori di cui al comma 1, devono svolgersi gare informali e
  le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei
  concorrenti qualificati ritenuti idonei all'esecuzione dei
  lavori, nonché le relative procedure; se trattasi di lavori
  segreti per i quali non sussista il requisito della imperiosa
  urgenza, il regolamento disciplina anche le forme di
  pubblicità.
     3.  Per i lavori di cui al comma 1, anche gli eventuali
  subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di
  sicurezza richiesti all'appaltatore principale.
     4.  I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
  esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti,
  la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
  correttezza e sull'efficacia della gestione.  Dell'attività di
  cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di
  ciascun anno in una relazione al Parlamento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0039 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0089 RIGINIZ=034 PAGFIN=0090 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=89 PAGEFIN=90 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0039 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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