| (Gestione delle casse edili).
1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente
legge non risulti sottoscritto il protocollo d'intesa tra le
parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione
delle casse edili, di cui all'articolo 37 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, i diversi organismi paritetici
istituiti attraverso
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la contrattazione collettiva sono
obbligati al riconoscimento reciproco di tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori
hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati
iscritti.
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