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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3923
DDL0210-0043
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.95 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 41.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Applicazione della legge).
     1.  Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
  dalla data di entrata in vigore del regolamento e ai relativi
  affidamenti in appalto o in concessione si applicano le
  disposizioni della presente legge, nonché le disposizioni del
  regolamento, con le modalità dallo stesso stabilite.
     2.  Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
  dal 2 giugno 1995 e fino alla data di entrata in vigore del
  regolamento, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in
  concessione, si applicano le disposizioni della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3
  aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 2 giugno 1995, n. 216, che non fanno rinvio a norme del
  regolamento di cui all'articolo 3 della legge stessa, ad
  eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e
  16, nonché le disposizioni legislative e regolamentari
  previgenti la citata legge n.109 del 1994 non incompatibili
  con la stessa.  Le medesime disposizioni si applicano ai
  progetti affidati formalmente prima del 2 giugno 1995 e ai
  relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il
  bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato
  entro sei mesi da tale data.
     3.  Ai progetti che siano stati affidati formalmente prima
  del 2 giugno 1995 ed ai relativi affidamenti in appalto o in
  concessione, qualora il bando per l'appalto o per la
  concessione sia pubblicato entro sei mesi da tale data, si
  applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
  fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio
  1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9,
  19, 21, 22,
 
                              Pag. 96
 
  23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31- bis,  32, 35,
  36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come
  modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n.
  216.
     4.  A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, ai
  bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in
  vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e il 2 giugno
  1995, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti
  intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le
  disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi
  provvedimenti.
     5.  Ai fini di cui al presente articolo, qualora alla
  redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei
  soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3
  aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 2 giugno 1995, n. 216, per affidamento di progetto si
  intende l'incarico formale di predisposizione del progetto
  almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli
  organi competenti.
     6.  Nel caso di trattativa privata, il termine relativo
  alla pubblicazione del bando di cui ai commi 2, 3 e 4, si
  intende riferito alla data di presentazione delle offerte.
     7.  Le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, commi
  da 1 a 10, sono esercitate a decorrere dalla data di entrata
  in vigore del regolamento.
     8.  Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano in
  conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 13.
     9.  E' abrogata la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
  successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi
  2, 3, e 4 del presente articolo.  Sono fatti salvi tutti gli
  atti compiuti ed i provvedimenti adottati a norma ed in
  esecuzione della predetta legge.
     10.  Gli importi di cui alla presente legge sono computati
  al netto dell'IVA.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0095 RIGINIZ=007 PAGFIN=0096 RIGFIN=037 UPAG=SI PAGEIN=95 PAGEFIN=96 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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