| (Princìpi generali).
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei
princìpi costituzionali, delle norme internazionali e
dell'Unione europea, hanno la finalità di tutelare e
promuovere il diritto alla comunicazione ed, in particolare,
di garantire ai cittadini, alle aziende, agli enti ed alle
associazioni, il diritto alla connettività di base, intesa
come accesso alle reti di telecomunicazione al fine di
scambiare informazioni, oltre ad assicurare al Paese la piena
competitività sul piano internazionale nel campo della
comunicazione multimediale. 2. Per l'affermazione del
diritto di cui al comma 1, il sistema delle comunicazioni è
considerato di preminente interesse generale ed è fondato sui
seguenti princìpi ispiratori:
a) lo sviluppo permanente della personalità umana
e il superamento di tutti gli ostacoli che negando l'accesso
alle fonti informative e comunicative limitano, di fatto, il
diritto all'informazione ed impediscono la effettiva
partecipazione alla vita democratica;
b) la libertà e le pari opportunità per
l'espressione delle diverse opinioni politiche, sociali,
culturali e religiose;
c) un adeguato ruolo e spazio per i soggetti
pubblici nell'ambito della comunicazione multimediale anche a
garanzia di un'informazione pluralista;
d) la pluralità e la libera concorrenza dei
soggetti operatori in regime di pari opportunità ed il divieto
di posizioni dominanti;
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e) la garanzia del diritto alla connettività di
base per tutti i cittadini residenti nel territorio
nazionale;
f) il sostegno all'emittenza locale garantendo ad
essa, in particolare, pari condizioni di accesso alle
risorse;
g) la promozione, lo sviluppo e la tutela del
patrimonio culturale nazionale e della produzione audiovisiva
italiana ed europea;
h) la cooperazione nell'ambito europeo e dei Paesi
del bacino del Mediterraneo;
i) la tutela degli utenti e dei consumatori.
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