| (Concessioni per l'installazione di reti e di impianti in
ambito locale e nazionale).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1997, qualora, alla stessa
data, siano garantite condizioni di reciprocità tra i Paesi
aderenti all'Unione europea e sia stato emanato il
provvedimento relativo al Piano nazionale delle
telecomunicazioni nonché il regolamento da parte dell'Autorità
per le garanzie nelle telecomunicazioni multimediali di cui,
rispettivamente, agli articoli 11 e 3, comma 5, è consentita,
sulla base di apposita concessione, l'installazione delle reti
e degli impianti per il trasporto via cavo in ambito locale e
nazionale di segnali a larga banda per l'offerta al pubblico
di servizi diversi da quello di telefonia locale di tipo
interattivo o diffusivo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
multimediali, istituita ai sensi dell'articolo 21, di seguito
denominata "Autorità", d'intesa con i comitati regionali di
cui all'articolo 21, comma 9, sentito il parere del Ministro
delle poste e delle delle telecomunicazioni, definisce i
bacini di utenza delle reti in cavo, ripartendole in tre
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classi in funzione della prevedibile redditività
dell'investimento e tenendo conto delle caratteristiche
demografiche, fisiche e socio-economiche del territorio
interessato, con particolare riferimento alla densità
industriale, di strutture direzionali ed abitative, al reddito
pro-capite e al numero di utenze.
3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate:
a) dal competente comitato regionale di cui
all'articolo 21, comma 9, sentito il parere delle province
interessate e delle città metropolitane qualora il bacino
d'utenza locale incida sul territorio di queste ultime;
b) dal competente comitato regionale di cui
all'articolo 21, comma 9, sentito il parere delle regioni o
delle province autonome interessate, per l'installazione delle
infrastrutture di collegamento tra bacini diversi all'interno
di ciascuna regione o provincia autonoma;
c) dall'Autorità, sentito il parere del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, per i collegamenti fra
bacini di utenza interregionali.
4. Il numero di concessioni per le installazioni di
infrastrutture di collegamento fra bacini di utenza
interregionali è predeterminato dall'Autorità in via
prioritaria, prima del rilascio di qualsiasi concessione per
l'installazione di reti e di impianti in ambito nazionale.
5. Oltre che per i collegamenti fra bacini di utenza
interregionali, l'Autorità, d'intesa con i comitati regionali
interessati, può rilasciare concessioni per l'installazione di
reti nazionali, salvo i limiti di cui all'articolo 6.
6. L'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, rilascia le autorizzazioni per le
emittenti radiotelevisive via satellite il cui segnale è
originato dal territorio nazionale, secondo le norme
regolamentari da essa stessa adottate.
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