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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3929
DDL0211-0006
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Concessioni per l'installazione di reti e di impianti in
                 ambito locale e nazionale).
     1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1997, qualora, alla stessa
  data, siano garantite condizioni di reciprocità tra i Paesi
  aderenti all'Unione europea e sia stato emanato il
  provvedimento relativo al Piano nazionale delle
  telecomunicazioni nonché il regolamento da parte dell'Autorità
  per le garanzie nelle telecomunicazioni multimediali di cui,
  rispettivamente, agli articoli 11 e 3, comma 5, è consentita,
  sulla base di apposita concessione, l'installazione delle reti
  e degli impianti per il trasporto via cavo in ambito locale e
  nazionale di segnali a larga banda per l'offerta al pubblico
  di servizi diversi da quello di telefonia locale di tipo
  interattivo o diffusivo.
     2.  L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  multimediali, istituita ai sensi dell'articolo 21, di seguito
  denominata "Autorità", d'intesa con i comitati regionali di
  cui all'articolo 21, comma 9, sentito il parere del Ministro
  delle poste e delle delle telecomunicazioni, definisce i
  bacini di utenza delle reti in cavo, ripartendole in tre
 
                              Pag. 11
 
  classi in funzione della prevedibile redditività
  dell'investimento e tenendo conto delle caratteristiche
  demografiche, fisiche e socio-economiche del territorio
  interessato, con particolare riferimento alla densità
  industriale, di strutture direzionali ed abitative, al reddito
  pro-capite  e al numero di utenze.
     3.  Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate:
         a)  dal competente comitato regionale di cui
  all'articolo 21, comma 9, sentito il parere delle province
  interessate e delle città metropolitane qualora il bacino
  d'utenza locale incida sul territorio di queste ultime;
         b)  dal competente comitato regionale di cui
  all'articolo 21, comma 9, sentito il parere delle regioni o
  delle province autonome interessate, per l'installazione delle
  infrastrutture di collegamento tra bacini diversi all'interno
  di ciascuna regione o provincia autonoma;
         c)  dall'Autorità, sentito il parere del Ministro
  delle poste e delle telecomunicazioni, per i collegamenti fra
  bacini di utenza interregionali.
     4.  Il numero di concessioni per le installazioni di
  infrastrutture di collegamento fra bacini di utenza
  interregionali è predeterminato dall'Autorità in via
  prioritaria, prima del rilascio di qualsiasi concessione per
  l'installazione di reti e di impianti in ambito nazionale.
     5.  Oltre che per i collegamenti fra bacini di utenza
  interregionali, l'Autorità, d'intesa con i comitati regionali
  interessati, può rilasciare concessioni per l'installazione di
  reti nazionali, salvo i limiti di cui all'articolo 6.
     6.  L'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste
  e delle telecomunicazioni, rilascia le autorizzazioni per le
  emittenti radiotelevisive via satellite il cui segnale è
  originato dal territorio nazionale, secondo le norme
  regolamentari da essa stessa adottate.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=016 PAGFIN=0011 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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