| (Copertura finanziaria).
1. Per le finalità del presente decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la
Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di
lire 2.000 miliardi, nell'ambito del mutui autorizzati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1996, n.
91. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui
all'articolo 4 sono versati all'entrata del bilancio per
essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al
fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per
le finalità e con le modalità previste dall'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
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