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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3930
DDL0211-0007
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 12 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Modalità di rilascio delle concessioni).
     1.  Le concessioni di cui all'articolo 2 sono rilasciate a
  titolo oneroso in seguito a svolgimento di una gara
  pubblica.
     2.  Per ogni ambito locale è consentito il rilascio di più
  concessioni.
     3.  Ai fini del rilascio delle concessioni e delle relative
  procedure concorsuali, si devono considerare i seguenti
  elementi, garantendo, comunque, pari opportunità a tutti i
  soggetti di cui all'articolo 4, legittimati ad installare le
  infrastrutture di trasporto via cavo di segnali in larga
  banda:
         a)  le loro caratteristiche tecniche e
  finanziarie;
         b)  i loro  standard  qualitativi;
         c)  i loro progetti operativi, con particolare
  riguardo all'impatto occupazionale, alla densità di
  penetrazione, alle condizioni di utilizzo del suolo pubblico
  per la posa dei cavi e delle necessarie apparecchiature.
     4.  Le concessioni devono indicare gli obiettivi generali
  da perseguire nell'installazione delle infrastrutture, gli
  obblighi di copertura minima territoriale da garantire, i
  tempi di realizzazione, le caratteristiche tecniche
  dell'impianto, il canone e la durata della concessione
  medesima, le condizioni per l'utilizzo del suolo pubblico ai
  fini della posa dei cavi e delle apparecchiature, le modalità
  per l'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, le
  modalità per l'eventuale corresponsione di indennizzi per il
  non rispetto o i ritardi nell'attuazione delle clausole della
  concessione, e, nei casi più gravi, le modalità relative alla
  revoca della concessione stessa.
     5.  L'Autorità adotta, entro sei mesi dalla sua
  costituzione, un regolamento recante le norme generali per il
  rilascio delle concessioni in ambito locale e nazionale.  Lo
  schema di regolamento è trasmesso al Parlamento per
  l'espressione del parere vincolante da parte delle competenti
  Commissioni.
 
                              Pag. 13
 
     6.  Le concessioni hanno durata non superiore a venti anni
  e sono rinnovabili.  La durata della concessione si prolunga
  per ulteriori otto anni in caso di mancato rinnovo.
     7.  L'Autorità stabilisce nel medesimo regolamento di cui
  al comma 5, l'omogeneità delle caratteristiche tecniche degli
  impianti in ambito locale, al fine di garantire
  l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi
  su di esse forniti.
     8.  Il canone annuo di concessione non può eccedere la
  misura dell'1 per cento degli introiti lordi per le reti in
  ambito nazionale e la misura dello 0,5 per cento per le reti
  in ambito locale.  Quota parte del predetto canone, pari al 30
  per cento, è destinata alle regioni territorialmente
  competenti.
     9.  Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del
  testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
  di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e
  successive modificazioni, dovuto allo Stato da parte della
  concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su
  rete fissa, è stabilito nella misura del 3 per cento, per il
  1996, del 2 per cento per il 1997 e dell'1 per cento per il
  1998 e gli anni successivi.
     10.  E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il
  50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
  in vigore della presente legge, per l'installazione e
  l'esercizio delle reti e degli impianti per il trasporto via
  cavo in ambito locale di segnali in larga banda.
     11.  Nel rilascio delle concessioni concernenti le città
  metropolitane, hanno diritto di priorità le società alle quali
  il comune interessato partecipi con una quota non inferiore al
  25 per cento del capitale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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