| (Modalità di rilascio delle concessioni).
1. Le concessioni di cui all'articolo 2 sono rilasciate a
titolo oneroso in seguito a svolgimento di una gara
pubblica.
2. Per ogni ambito locale è consentito il rilascio di più
concessioni.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni e delle relative
procedure concorsuali, si devono considerare i seguenti
elementi, garantendo, comunque, pari opportunità a tutti i
soggetti di cui all'articolo 4, legittimati ad installare le
infrastrutture di trasporto via cavo di segnali in larga
banda:
a) le loro caratteristiche tecniche e
finanziarie;
b) i loro standard qualitativi;
c) i loro progetti operativi, con particolare
riguardo all'impatto occupazionale, alla densità di
penetrazione, alle condizioni di utilizzo del suolo pubblico
per la posa dei cavi e delle necessarie apparecchiature.
4. Le concessioni devono indicare gli obiettivi generali
da perseguire nell'installazione delle infrastrutture, gli
obblighi di copertura minima territoriale da garantire, i
tempi di realizzazione, le caratteristiche tecniche
dell'impianto, il canone e la durata della concessione
medesima, le condizioni per l'utilizzo del suolo pubblico ai
fini della posa dei cavi e delle apparecchiature, le modalità
per l'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, le
modalità per l'eventuale corresponsione di indennizzi per il
non rispetto o i ritardi nell'attuazione delle clausole della
concessione, e, nei casi più gravi, le modalità relative alla
revoca della concessione stessa.
5. L'Autorità adotta, entro sei mesi dalla sua
costituzione, un regolamento recante le norme generali per il
rilascio delle concessioni in ambito locale e nazionale. Lo
schema di regolamento è trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere vincolante da parte delle competenti
Commissioni.
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6. Le concessioni hanno durata non superiore a venti anni
e sono rinnovabili. La durata della concessione si prolunga
per ulteriori otto anni in caso di mancato rinnovo.
7. L'Autorità stabilisce nel medesimo regolamento di cui
al comma 5, l'omogeneità delle caratteristiche tecniche degli
impianti in ambito locale, al fine di garantire
l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi
su di esse forniti.
8. Il canone annuo di concessione non può eccedere la
misura dell'1 per cento degli introiti lordi per le reti in
ambito nazionale e la misura dello 0,5 per cento per le reti
in ambito locale. Quota parte del predetto canone, pari al 30
per cento, è destinata alle regioni territorialmente
competenti.
9. Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e
successive modificazioni, dovuto allo Stato da parte della
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su
rete fissa, è stabilito nella misura del 3 per cento, per il
1996, del 2 per cento per il 1997 e dell'1 per cento per il
1998 e gli anni successivi.
10. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il
50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, per l'installazione e
l'esercizio delle reti e degli impianti per il trasporto via
cavo in ambito locale di segnali in larga banda.
11. Nel rilascio delle concessioni concernenti le città
metropolitane, hanno diritto di priorità le società alle quali
il comune interessato partecipi con una quota non inferiore al
25 per cento del capitale.
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