| (Titolari delle concessioni).
1. Titolare della concessione di cui all'articolo 2 può
essere unicamente una società di capitali, anche cooperativa,
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costituita in uno degli Stati membri dell'Unione europea, non
controllata da parte di soggetti di cittadinanza o di
nazionalità di Stati non aderenti all'Unione europea, salvo
che esistano accordi o norme che prevedano condizioni di
reciprocità.
2. In ogni caso i soggetti di cittadinanza o di
nazionalità di Stati non aderenti all'Unione europea non
possono controllare complessivamente più del 30 per cento del
capitale delle società di cui al comma 1.
3. Ai fini della presente legge le infrastrutture di
telecomunicazione utilizzate esclusivamente per soddisfare
esigenze di comunicazione del proprietario o di società
sottoposte al controllo, o comunque i cui destinatari siano
gruppi ristretti e definiti di utenti, sono soggette ad
autorizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2
comma 3. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di 10
anni ed è rinnovabile previo pagamento di un canone annuo.
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