| (Autorizzazioni per la gestione di
infrastrutture di telecomunicazione).
1. Le autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di
telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità, per le
autorizzazioni in ambito nazionale e, per le autorizzazioni in
ambiti locali, dai comitati regionali di cui all'articolo 21,
comma 9, acquisendo i pareri previsti dall'articolo 2, comma
3.
2. Se la gestione di cui al comma 1 è effettuata
direttamente dal soggetto titolare di concessione per
l'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni,
l'autorizzazione non è necessaria. E' fatto obbligo al gestore
delle reti di operare nel settore dei servizi con società
separata. L'autorizzazione non è altresì necessaria per le
società che intendano gestire infrastrutture di
telecomunicazioni nelle città metropolitane qualora il comune
interessato partecipi al capitale di tali società con una
quota non inferiore al 25 per cento.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
articolo si applicano, per le
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singole tipologie di servizi, le norme stabilite dall'Autorità
con apposito regolamento.
4. L'Autorità stabilisce, con propria delibera, il numero
massimo di operatori in ambito nazionale. Tale numero è
soggetto a modifiche per il verificarsi di nuove esigenze di
servizi e per l'evoluzione delle tecnologie.
5. L'Autorità disciplina, con proprio regolamento, le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma
3, da stabilire prima dell'offerta dei servizi telematici,
nonché le norme a garanzia della piena concorrenza, della non
discriminazione, della qualità ed efficienza dei servizi ed a
tutela degli utenti e dei consumatori.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno
durata non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
7. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a
società con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo
4.
8. Le autorizzazioni sono concesse previo pagamento di una
tassa le cui modalità di pagamento sono stabilite con apposita
delibera dall'Autorità, sentito il parere del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
9. L'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, stabilisce ed aggiorna
periodicamente le tariffe massime per il trasporto via cavo di
segnali a larga banda e per l'offerta dei servizi.
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