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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3932
DDL0211-0009
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Autorizzazioni per la gestione di
           infrastrutture di telecomunicazione). 
     1.  Le autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di
  telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità, per le
  autorizzazioni in ambito nazionale e, per le autorizzazioni in
  ambiti locali, dai comitati regionali di cui all'articolo 21,
  comma 9, acquisendo i pareri previsti dall'articolo 2, comma
  3.
     2.  Se la gestione di cui al comma 1 è effettuata
  direttamente dal soggetto titolare di concessione per
  l'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni,
  l'autorizzazione non è necessaria.  E' fatto obbligo al gestore
  delle reti di operare nel settore dei servizi con società
  separata.  L'autorizzazione non è altresì necessaria per le
  società che intendano gestire infrastrutture di
  telecomunicazioni nelle città metropolitane qualora il comune
  interessato partecipi al capitale di tali società con una
  quota non inferiore al 25 per cento.
     3.  Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
  articolo si applicano, per le
 
                              Pag. 15
 
  singole tipologie di servizi, le norme stabilite dall'Autorità
  con apposito regolamento.
     4.  L'Autorità stabilisce, con propria delibera, il numero
  massimo di operatori in ambito nazionale.  Tale numero è
  soggetto a modifiche per il verificarsi di nuove esigenze di
  servizi e per l'evoluzione delle tecnologie.
     5.  L'Autorità disciplina, con proprio regolamento, le
  modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma
  3, da stabilire prima dell'offerta dei servizi telematici,
  nonché le norme a garanzia della piena concorrenza, della non
  discriminazione, della qualità ed efficienza dei servizi ed a
  tutela degli utenti e dei consumatori.
     6.  Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno
  durata non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
     7.  Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a
  società con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo
  4.
     8.  Le autorizzazioni sono concesse previo pagamento di una
  tassa le cui modalità di pagamento sono stabilite con apposita
  delibera dall'Autorità, sentito il parere del Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni.
     9.  L'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste
  e delle telecomunicazioni, stabilisce ed aggiorna
  periodicamente le tariffe massime per il trasporto via cavo di
  segnali a larga banda e per l'offerta dei servizi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=019 PAGFIN=0015 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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