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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3933
DDL0211-0010
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Divieto di posizioni dominanti). 
     1.  Si definisce soggetto che opera in ambito locale nel
  settore delle comunicazioni multimediali il soggetto che
  risulta titolare, direttamente o indirettamente per mezzo di
  imprese controllate o collegate, di concessioni per
  l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni o di
  autorizzazioni per la gestione di tali infrastrutture
  nell'ambito di non più di tre regioni o delle province
  autonome.
 
                              Pag. 16
 
     2.  Nessun soggetto che opera nell'ambito locale di cui al
  comma 1, può essere titolare, direttamente o indirettamente
  per mezzo di imprese controllate o collegate, di concessioni
  od autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 2 o 5
  in più di:
         a)  tre regioni o province autonome qualora le
  concessioni o le autorizzazioni riguardino bacini d'utenza che
  siano stati classificati con le modalità previste
  dall'articolo 2, comma 2, di terza classe;
         b)  due regioni o province autonome, qualora almeno
  una concessione o autorizzazione riguardi un bacino d'utenza
  classificato di seconda classe;
         c)  una regione o provincia autonoma, qualora
  almeno una concessione o autorizzazione riguardi un bacino
  d'utenza classificato di prima classe.
     3.  In ogni caso, nessun soggetto può, direttamente o
  indirettamente, essere titolare di concessioni o di
  autorizzazioni per bacini di utenza locali la cui somma
  rappresenta più del 10 per cento della popolazione
  nazionale.
     4.  Nessun soggetto può, direttamente oppure
  indirettamente, controllare più di una società titolare di una
  concessione per l'installazione di infrastrutture di
  collegamento interregionale nonché di infrastrutture nazionali
  o titolare di una autorizzazione per la gestione di
  infrastrutture di telecomunicazioni in ambito nazionale.
     5.  Nessun soggetto di cui al comma 4 del presente
  articolo, salvo i concessionari del servizio pubblico
  universale di cui all'articolo 10, può comunque detenere il
  controllo di più del 49 per cento del capitale di ogni singola
  società.
     6.  I soggetti, ad esclusione della concessionaria del
  servizio pubblico, con più concessioni televisive via etere in
  ambito nazionale non possono essere destinatari, direttamente
  o indirettamente, mediante imprese collegate o controllate,
  delle concessioni o delle autorizzazioni di cui alla presente
  legge.  Tale esclusione si estende, altresì agli istituti di
  credito e alle società di assicurazioni.
 
                              Pag. 17
 
     7.  Ai fini della presente legge, si ha controllo nei casi
  contemplati dall'articolo 2359 del codice civile nonché nei
  casi indicati dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
  287.  Si considera altresì controllante il soggetto che,
  direttamente o indirettamente, detenga una quota superiore del
  5 per cento del capitale sociale con diritto di voto.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=027 PAGFIN=0017 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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