| (Divieto di posizioni dominanti).
1. Si definisce soggetto che opera in ambito locale nel
settore delle comunicazioni multimediali il soggetto che
risulta titolare, direttamente o indirettamente per mezzo di
imprese controllate o collegate, di concessioni per
l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni o di
autorizzazioni per la gestione di tali infrastrutture
nell'ambito di non più di tre regioni o delle province
autonome.
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2. Nessun soggetto che opera nell'ambito locale di cui al
comma 1, può essere titolare, direttamente o indirettamente
per mezzo di imprese controllate o collegate, di concessioni
od autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 2 o 5
in più di:
a) tre regioni o province autonome qualora le
concessioni o le autorizzazioni riguardino bacini d'utenza che
siano stati classificati con le modalità previste
dall'articolo 2, comma 2, di terza classe;
b) due regioni o province autonome, qualora almeno
una concessione o autorizzazione riguardi un bacino d'utenza
classificato di seconda classe;
c) una regione o provincia autonoma, qualora
almeno una concessione o autorizzazione riguardi un bacino
d'utenza classificato di prima classe.
3. In ogni caso, nessun soggetto può, direttamente o
indirettamente, essere titolare di concessioni o di
autorizzazioni per bacini di utenza locali la cui somma
rappresenta più del 10 per cento della popolazione
nazionale.
4. Nessun soggetto può, direttamente oppure
indirettamente, controllare più di una società titolare di una
concessione per l'installazione di infrastrutture di
collegamento interregionale nonché di infrastrutture nazionali
o titolare di una autorizzazione per la gestione di
infrastrutture di telecomunicazioni in ambito nazionale.
5. Nessun soggetto di cui al comma 4 del presente
articolo, salvo i concessionari del servizio pubblico
universale di cui all'articolo 10, può comunque detenere il
controllo di più del 49 per cento del capitale di ogni singola
società.
6. I soggetti, ad esclusione della concessionaria del
servizio pubblico, con più concessioni televisive via etere in
ambito nazionale non possono essere destinatari, direttamente
o indirettamente, mediante imprese collegate o controllate,
delle concessioni o delle autorizzazioni di cui alla presente
legge. Tale esclusione si estende, altresì agli istituti di
credito e alle società di assicurazioni.
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7. Ai fini della presente legge, si ha controllo nei casi
contemplati dall'articolo 2359 del codice civile nonché nei
casi indicati dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287. Si considera altresì controllante il soggetto che,
direttamente o indirettamente, detenga una quota superiore del
5 per cento del capitale sociale con diritto di voto.
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