| (Registro nazionale degli operatori
delle telecomunicazioni).
1. E' istituito presso l'Autorità il registro nazionale
degli operatori delle telecomunicazioni, di seguito denominato
"registro".
2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
i concessionari di reti di impianti di telecomunicazioni, i
gestori autorizzati ed i fornitori dei servizi di
telecomunicazione, compresi quelli di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
3. Le modalità per l'iscrizione nel registro nonché le
disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel
regolamento previsto dall'articolo 3, comma 5.
4. Nel registro, per ogni concessione o autorizzazione
rilasciate, devono essere indicati:
a) l'ente rilasciante;
b) il bacino di utenza interessato dalla
concessione o dall'autorizzazione;
c) le caratteristiche della rete-cavo e dei
servizi forniti;
d) l'assetto proprietario del soggetto cui è stata
rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per
il perfezionamento della concessione o dell'autorizzazione.
6. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
di iscrizione nel registro, acquisito il parere del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni per quanto riguarda
l'aderenza dell'assetto
Pag. 18
della proprietà azionaria alle
disposizioni della presente legge, l'Autorità provvede
all'iscrizione, previa verifica del rispetto delle condizioni
relative alla concentrazione dei bacini di utenza.
7. Il rigetto della domanda di iscrizione comporta la
nullità della concessione e della relativa gara o della
autorizzazione.
| |