| (Ruolo del servizio pubblico universale
multimediale).
1. Il servizio pubblico universale multimediale, di
seguito denominato "servizio universale", inteso come il
complesso dei servizi forniti da tutti gli operatori pubblici
presenti nel campo delle comunicazioni, inserito in un
contesto di pluralismo pubblico e privato dei soggetti
operatori, oltre a garantire l'universalità e l'effettività
del diritto alla connettività di base, opera pienamente per lo
sviluppo dei processi comunicativi su scala nazionale ed
europea. Tale servizio pubblico deve altresì promuovere un
ruolo attivo degli utenti e dei lavoratori addetti al settore,
ai seguenti fini:
a) valorizzare la produzione audiovisiva nazionale
ed europea;
b) produrre e trasmettere anche programmi
dall'elevato contenuto qualitativo pur se non direttamente
rispondenti alle logiche commerciali degli ascolti e della
raccolta pubblicitaria;
c) valorizzare le risorse ed i centri di
produzione regionali, assicurando uno sviluppo equilibrato
minimo della comunicazione multimediale nell'ambito di tutti
gli enti territoriali.
2. Gli obblighi di fornitura del servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni devono garantire un livello
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minimo di servizi multimediali relativi a servizi di base
informatici, culturali, formativi e di intrattenimento. Tali
obblighi sono definiti in una apposita convenzione stipulata
tra l'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, e la concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazione su rete fissa.
3. La convenzione di cui al comma 2 è periodicamente
aggiornata sulla base del progresso tecnologico,
dell'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti.
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