| (Finanziamento del servizio universale).
1. E' istituito presso il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, un fondo per il finanziamento del servizio
universale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dai proventi
derivanti:
a) dal pagamento dei canoni per le concessioni di
cui all'articolo 3, comma 8, per la parte non destinata alle
regioni;
b) dalle tasse per le autorizzazioni di cui
all'articolo 5, comma 8;
c) da una quota, determinata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dei
corrispettivi di accesso e di interconnessione alla rete fissa
pubblica di telecomunicazione.
3. Una parte delle somme afferenti al fondo di cui al
presente articolo deve essere destinata dalla legge
finanziaria, insieme agli appositi finanziamenti determinati
ai sensi dell'articolo 12, al programma di sviluppo dei
servizi multimediali definito dal Piano nazionale delle
telecomunicazioni di cui all'articolo 11.
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