| (Concessionario del servizio universale).
1. Il concessionario del servizio universale deve essere
una società per azioni di cui il 51 per cento delle azioni sia
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di proprietà pubblica; una quota di rimanenza non superiore al
10 per cento del capitale sociale può essere offerta in
opzione al personale dipendente della società che elegge suoi
rappresentanti nel consiglio di amministrazione; un'ulteriore
quota pari al 10 per cento di tale capitale deve essere
offerta ai fondi pensione complementari di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335. Al pacchetto azionario di parte pubblica
di tale società partecipano sia il concessionario del servizio
pubblico di telefonia vocale sia il concessionario del
servizio pubblico nazionale radiotelevisivo via etere.
2. E' fatto divieto ai soggetti titolari di concessioni o
autorizzazioni di cui alla presente legge di possedere
direttamente o indirettamente azioni della società di cui al
comma 1.
3. L'Autorità vigila sull'osservanza degli obblighi
derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 8, formulando
raccomandazioni nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni
della presente legge, in merito allo sviluppo ed alla
formazione dei servizi multimediali.
4. Il concessionario del servizio pubblico di telefonia
vocale deve essere una società per azioni con la stessa
composizione azionaria prevista al comma 1 del presente
articolo per la società concessionaria del servizio
universale, con l'esclusione di ogni partecipazione del
concessionario del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo
via etere.
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