| (Piano nazionale delle telecomunicazioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentiti i Ministri competenti e l'Autorità,
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emana, previa acquisizione del parere vincolante delle
Commissioni parlamentari competenti, il Piano nazionale delle
telecomunicazioni per il triennio 1996-1999, di seguito
denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale, deve essere corredato da una
relazione e da un'analisi del settore delle telecomunicazioni
nel nostro Paese ed all'estero, e deve, altresì, indicare:
a) gli obiettivi da realizzare per il
completamento della rete in fibra ottica su tutto il
territorio nazionale;
b) le tappe per lo sviluppo della presenza
italiana nella trasmissione satellitare prevedendo lo sviluppo
anche di un livello di integrazione con il cavo;
c) le misure concrete per la promozione della
ricerca ed il sostegno dell'innovazione tecnologica nel
settore della multimedialità;
d) il programma-obiettivo relativo
all'alfabetizzazione informatica nella scuola dell'obbligo,
nell'ambito della istruzione secondaria e universitaria e
della popolazione adulta;
e) le misure di incentivazione per lo sviluppo
dell'utenza multimediale;
f) il piano di informatizzazione e di collegamento
in rete delle pubbliche amministrazioni, dando priorità alle
università, ai centri di ricerca, agli istituti scolastici e
di cultura;
g) le misure a sostegno dello sviluppo delle
telecomunicazioni nelle aree depresse del Paese;
h) le misure di promozione e sviluppo del comparto
audiovisivo: radio, televisione e cinema;
i) il piano per la costituzione e la crescita di
un polo pubblico multimediale in grado di realizzare una
moderna politica industriale di comparto ed in grado di
competere, con le opportune alleanze, anche su scala
mondiale;
l) la quota di finanziamenti da destinare alla
realizzazione degli obiettivi del piano stesso;
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m) le misure per la costituzione di poli
multimediali territoriali.
3. Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad
esprimere il proprio parere, ai sensi del comma 1, entro
trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del
progetto del piano nazionale. Trascorso tale termine il parere
si intende acquisito.
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