| (Finanziamenti).
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli
obiettivi del Piano nazionale si provvede, oltre che con le
somme di cui all'articolo 9, comma 3, con appositi
stanziamenti, determinati annualmente e, per ogni triennio,
dalla legge finanziaria, prevedendo adeguati stanziamenti a
carico della stessa.
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