| (Protezione e riservatezza dei dati personali).
1. L'Autorità stabilisce, con il regolamento di cui
all'articolo 15, le modalità
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tecniche ed operative per
salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni in
conformità alle leggi, e per garantire l'integrità delle
reti.
2. Ai fini della presente legge è tenuto al segreto
chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche
private, venga a conoscenza di dati personali.
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