| (Diritto all'accesso e all'intervento
su dati personali).
1. L'Autorità adotta un apposito regolamento finalizzato
a:
a) garantire ad ogni persona fisica il diritto ad
essere preventivamente informata della memorizzazione di ogni
proprio dato personale, ed il diritto di negare
l'autorizzazione a memorizzare il dato che la riguarda, salvo
nei casi nei quali la memorizzazione del dato è esplicitamente
imposta o consentita da leggi;
b) garantire ad ogni persona fisica il diritto di
accedere all'insieme dei dati personali che la riguardano;
c) indicare le modalità e le procedure con le
quali ogni persona fisica fa valere il diritto di rettificare
i propri dati personali che risultino errati, e qualora i
presupposti del consenso per la memorizzazione di tali dati
siano venuti meno, il diritto di ottenere la loro
cancellazione.
2. Qualora l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 sia
precluso o limitato, l'interessato può chiedere all'Autorità o
ai comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9, di
dirimere la controversia o di controllare l'esecuzione tecnica
dell'intervento sul dato personale.
| |