| (Comunicazione dei dati personali
tra enti pubblici).
1. La comunicazione di dati personali tra uffici pubblici
è consentita quando essa
Pag. 24
serve all'adempimento delle funzioni pubbliche di competenza
dell'ufficio trasmittente o ricevente.
2. Le informazioni coperte dal segreto professionale o
d'ufficio possono essere comunicate esclusivamente ad uffici
che perseguono finalità affini a quelle dell'ufficio che ha
raccolto i dati.
3. La comunicazione a soggetti privati di dati personali
memorizzati da uffici pubblici è consentita, solo se il
richiedente dimostra di essere titolare di un legittimo
interesse a conoscerli, ed a condizione che non costituisca un
pregiudizio per il soggetto interessato.
4. L'ufficio pubblico comunicante è obbligato in ogni caso
a informare contestualmente anche il soggetto interessato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano:
a) ai dati personali anagrafici raccolti da uffici
pubblici e a quelli relativi a nome, cognome, indirizzo e
numero di telefono, raccolti da privati;
b) ai dati personali raccolti da agenzie, o da
organismi operanti nell'ambito delle comunicazioni
giornalistiche, radiofoniche, fotografiche, televisive o
cinematografiche, utilizzati a fini interni;
c) ai dati raccolti dagli organi di polizia, dalla
magistratura, dal Ministero della difesa e dai servizi di
sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.
| |