| (Funzionamento di un sistema telematico).
1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo
telematico o di una rete telematica non comportano l'obbligo
di registrazione come testata giornalistica.
2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad
accesso pubblico si dotano di un regolamento interno.
3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 devono essere
contenuti:
a) l'impegno di comunicare all'utente che egli è
il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e
i file inviati;
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b) i livelli di segretezza e riservatezza
applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema
telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema è
collegato;
c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a
rispettare la segretezza della corrispondenza privata;
d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la
documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione, per
identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico
che sono oggetto di indagine giudiziaria;
e) l'attestazione che il sistema telematico sia o
meno a fini di lucro.
4. Il regolamento di cui al comma 2 deve essere inviato
alla prefettura competente entro sessanta giorni dall'entrata
in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico,
integrato dai seguenti dati:
a) i dati anagrafici del proprietario e del
gestore del sistema telematico ad accesso pubblico;
b) la denominazione del sistema telematico ad
accesso pubblico;
c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore
su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico;
5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di
cui al comma 4, ovvero di cessazione delle attività del
sistema telematico ad accesso pubblico, il proprietario e
tenuto a dare comunicazione alla prefettura competente entro
sessanta giorni.
6. Ogni rete telematica che collega stabilmente più nodi è
tenuta a designare un responsabile di rete, che ha il compito
di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi della rete medesima
e darne comunicazione entro il 31 dicembre di ogni anno al
registro di cui all'articolo 7.
7. Le comunicazioni di cui al presente articolo non
comportano oneri o imposte di alcuna natura.
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