Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3947
DDL0211-0024
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Funzionamento di un sistema telematico).
       1.  L'attivazione e il funzionamento di un nodo
  telematico o di una rete telematica non comportano l'obbligo
  di registrazione come testata giornalistica.
     2.  I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad
  accesso pubblico si dotano di un regolamento interno.
     3.  Nel regolamento interno di cui al comma 2 devono essere
  contenuti:
         a)  l'impegno di comunicare all'utente che egli è
  il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e
  i  file  inviati;
 
                              Pag. 25
 
         b)  i livelli di segretezza e riservatezza
  applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema
  telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema è
  collegato;
         c)  l'impegno dell'operatore e del proprietario a
  rispettare la segretezza della corrispondenza privata;
         d)  l'impegno a fornire alla magistratura tutta la
  documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione, per
  identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico
  che sono oggetto di indagine giudiziaria;
         e)  l'attestazione che il sistema telematico sia o
  meno a fini di lucro.
     4.  Il regolamento di cui al comma 2 deve essere inviato
  alla prefettura competente entro sessanta giorni dall'entrata
  in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico,
  integrato dai seguenti dati:
         a)  i dati anagrafici del proprietario e del
  gestore del sistema telematico ad accesso pubblico;
         b)  la denominazione del sistema telematico ad
  accesso pubblico;
         c)  il recapito presso cui è locato l'elaboratore
  su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico;
     5.  In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di
  cui al comma 4, ovvero di cessazione delle attività del
  sistema telematico ad accesso pubblico, il proprietario e
  tenuto a dare comunicazione alla prefettura competente entro
  sessanta giorni.
     6.  Ogni rete telematica che collega stabilmente più nodi è
  tenuta a designare un responsabile di rete, che ha il compito
  di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi della rete medesima
  e darne comunicazione entro il 31 dicembre di ogni anno al
  registro di cui all'articolo 7.
     7.  Le comunicazioni di cui al presente articolo non
  comportano oneri o imposte di alcuna natura.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=027 PAGFIN=0025 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati