| (Modalità per le indagini relative ad un sistema
telematico ad accesso pubblico).
1. Qualora l'autorità giudiziaria inizi indagini
relative ad un sistema telematico ad accesso pubblico, sulla
base di elementi relativi al sistema stesso ovvero riferiti
più in generale a reti telematiche di cui il sistema fa parte,
essa è tenuta a:
a) verificare la registrazione del sistema
telematico ad accesso pubblico nel registro di cui
all'articolo 7;
b) convocare, nella qualità di persone informate
sui fatti, il proprietario ed il gestore del sistema
telematico ad accesso pubblico al fine di acquisire i dati di
cui all'articolo 17, comma 3, lettera d);
c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari
accertamenti sui dati memorizzati nell'elaboratore del sistema
telematico ad accesso pubblico, personale specializzato al
fine di non arrecare pregiudizio alla più generale
funzionalità del sistema stesso.
2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare
unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di
reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono
l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la
trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad
accesso pubblico.
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