Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3949
DDL0211-0026
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Responsabilità penali e civili nella gestione e
           nell'utilizzo di un sistema telematico).
       1.  Il gestore e il proprietario di un sistema
  telematico ad accesso pubblico non hanno responsabilità alcuna
  relativamente a quanto è presente o transita sul proprio
  sistema fino a quando non ne sia stata comprovata la
  responsabilità diretta in merito ad eventuali reati.
     2.  L'utente è il solo ed unico responsabile penale e
  civile per i messaggi ed i  file
 
                              Pag. 27
 
  inviati.  Di tale
  disposizione il gestore del sistema telematico ad accesso
  pubblico è tenuto a dare specifico avvertimento
  all'interessato.
     3.  Il gestore è tenuto altresì a comunicare all'utente il
  regolamento di cui all'articolo 17 comma 2.
     4.  Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, sono date
  all'inizio del collegamento interattivo e al momento della
  registrazione dell'utente.
     5.  L'attribuzione di messaggi e dati ad un determinato
  utente, come registrato dal gestore ed indicato nell'ambito
  dei vari settori e funzionalità di comunicazione, ha valore
  nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata.
     6.  Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, non sussistono
  nei casi di collegamento occasionale nell'ambito dell'utilizzo
  del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di
  rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al
  di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di
  comunicazione.
     7.  L'utente ha la facoltà di utilizzare pseudonimi.  Il
  gestore è tenuto a non rivelare la corrispondenza tra
  pseudonimo e identità dell'utente, ad esclusione del caso
  previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera  b).
     8.  La corrispondenza privata veicolata per via telematica
  è equivalente alla corrispondenza scritta e, come tale, è
  tutelata.  I messaggi personali non possono in nessun caso
  essere resi pubblici se non per iniziativa del mittente o del
  destinatario.  Gli utenti di un sistema telematico possono
  proteggere la corrispondenza personale attraverso sistemi
  crittografici.
     9.  Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente
  e le operazioni da esso effettuate non possono essere
  utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e
  rilevazioni sulle opinioni e di indagine di mercato.  Gli
  stessi elementi informativi di carattere personale o
  anagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del
  sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso
  consenso.
     10.  Al gestore del sistema è fatto divieto di cancellare o
  alterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitati
 
                              Pag. 28
 
  sul proprio sistema.  Nel caso in cui il gestore ravvisi in
  tali messaggi ipotesi di reato, deve darne comunicazione
  all'autorità giudiziaria.
     11.  L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature
  per il collegamento telematico non può essere sottoposto ad
  oneri ed imposte di alcuna natura né è soggetto ad
  autorizzazioni da parte delle amministrazioni dello Stato.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=028 PAGFIN=0028 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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