| (Doveri degli operatori
delle telecomunicazioni).
1. I concessionari ed i soggetti autorizzati di cui
agli articoli 2 e 5, e la concessionaria del servizio pubblico
delle telecomunicazioni di cui all'articolo 8, sono obbligati
ad accettare l'accesso alle infrastrutture da parte dei
soggetti che vogliono offrire servizi di telecomunicazione o
di diffusione sonora o televisiva secondo le condizioni
generali e le modalità tecniche previste dal regolamento di
cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
2. I gestori delle infrastrutture di telecomunicazioni
sono obbligati ad accettare le richieste di utilizzo delle
reti e degli impianti per la diffusione di programmi
televisivi trasmessi via etere o via satellite.
3. I servizi, ed in particolare, i programmi a prevalente
contenuto informativo, non possono essere discriminati né per
orario di trasmissione, né per le condizioni economiche che
danno diritto sia al loro instradamento sia alla loro
ricezione.
4. Nel regolamento di cui all'articolo 5, commi 3 e 5,
possono essere stabilite le condizioni tariffarie di maggior
favore ed a titolo gratuito, nonché l'obbligo di accettare le
richieste, da parte degli enti pubblici territoriali, di
instradamento di servizi di larga banda, di tipo interattivo o
diffusivo aventi preminente utilità sociale.
5. L'Autorità stabilisce, nel regolamento di cui
all'articolo 5, commi 3 e 5, le tariffe massime per l'utilizzo
delle diverse tipologie di infrastrutture. In caso di
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disaccordo fra le parti sull'utilizzo delle reti e sulle
condizioni economiche per la messa a disposizione degli
impianti, la controversia può essere differita all'Autorità
oppure ai comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9.
In tale caso, la decisione arbitrale è vincolante per le
parti.
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