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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3950
DDL0211-0027
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Doveri degli operatori
                  delle telecomunicazioni).
       1.  I concessionari ed i soggetti autorizzati di cui
  agli articoli 2 e 5, e la concessionaria del servizio pubblico
  delle telecomunicazioni di cui all'articolo 8, sono obbligati
  ad accettare l'accesso alle infrastrutture da parte dei
  soggetti che vogliono offrire servizi di telecomunicazione o
  di diffusione sonora o televisiva secondo le condizioni
  generali e le modalità tecniche previste dal regolamento di
  cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
     2.  I gestori delle infrastrutture di telecomunicazioni
  sono obbligati ad accettare le richieste di utilizzo delle
  reti e degli impianti per la diffusione di programmi
  televisivi trasmessi via etere o via satellite.
     3.  I servizi, ed in particolare, i programmi a prevalente
  contenuto informativo, non possono essere discriminati né per
  orario di trasmissione, né per le condizioni economiche che
  danno diritto sia al loro instradamento sia alla loro
  ricezione.
     4.  Nel regolamento di cui all'articolo 5, commi 3 e 5,
  possono essere stabilite le condizioni tariffarie di maggior
  favore ed a titolo gratuito, nonché l'obbligo di accettare le
  richieste, da parte degli enti pubblici territoriali, di
  instradamento di servizi di larga banda, di tipo interattivo o
  diffusivo aventi preminente utilità sociale.
     5.  L'Autorità stabilisce, nel regolamento di cui
  all'articolo 5, commi 3 e 5, le tariffe massime per l'utilizzo
  delle diverse tipologie di infrastrutture.  In caso di
 
                              Pag. 29
 
  disaccordo fra le parti sull'utilizzo delle reti e sulle
  condizioni economiche per la messa a disposizione degli
  impianti, la controversia può essere differita all'Autorità
  oppure ai comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9.
  In tale caso, la decisione arbitrale è vincolante per le
  parti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=009 PAGFIN=0029 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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