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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3952
DDL0211-0029
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Autorità per le garanzie
              nelle comunicazioni multimediali).
       1.  E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle
  comunicazioni multimediali con il compito di provvedere, in
  ottemperanza alle norme della presente legge, relativamente
  alle reti e alle infrastrutture di diffusione via cavo, via
  etere e via satellite e ai servizi e ai prodotti, di tipo
  interattivo o diffusivo, aventi preminente utilità sociale
  erogati secondo i compiti defniti dalla presente legge.  A tale
  fine all'Autorità sono attribuiti, ai sensi del comma 6, i
  compiti ed i poteri già esercitati in materia dal Garante per
  la radiodiffusione e l'editoria e dalla Commissione
  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
  servizi radiotelevisivi.
     2.  L'Autorità è organo collegiale costituito dal
  presidente dell'Autorità e da dodici commissari nominati dal
  Parlamento tra personalità di riconosciuta competenza e di
  notoria indipendenza.  Il Senato della Repubblica e la Camera
  dei deputati eleggono, rispettivamente e sulla base di tre
  sole preferenze, sei commissari.  Il presidente dell'Autorità è
  eletto dal Senato della Repubblica ovvero dalla Camera dei
  deputati, che si alternano nella nomina a maggioranza dei due
  terzi dei componenti.  Il presidente e i commissari sono
  nominati con decreto del Presidente della Repubblica.  In sede
  di prima applicazione della presente legge, il presidente
  dell'Autorità è eletto dal Senato della Repubblica.
 
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     3.  I membri dell'Autorità durano in carica sei anni e non
  possono essere confermati.  Qualora si crei una vacanza prima
  della scadenza del mandato, il nuovo commissario resta in
  carica sino alla data di scadenza naturale del mandato del
  predecessore.  Non può essere nominato chi abbia già svolto il
  mandato per più di trenta mesi.
     4.  Lo  status  giuridico ed economico dei commissari e
  del personale dell'Autorità è quello previsto per l'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato.
     5.  L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed
  amministrativa nei limiti degli stanziamenti iscritti in
  appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza
  del Consiglio dei ministri: l'Autorità determina, altresì, la
  propria pianta organica, che è approvata con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri.
     6.  All'Autorità sono attribuiti i compiti e i poteri, ivi
  compresi quelli sanzionatori, assegnati dalle leggi vigenti al
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nonché quelli
  assegnati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  L'Autorità svolge altresì, le seguenti competenze:
         a)  oltre ai compiti definiti dalla presente legge,
  emana i regolamenti di organizzazione e ogni altro regolamento
  occorrente per il suo funzionamento;
         b)  fornisce al Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni il parere vincolante per il piano di
  assegnazione delle frequenze;
         c)  adotta il regolamento recante i criteri e le
  modalità per il rilascio delle concessioni, per la costruzione
  e la gestione delle reti di diffusione radiotelevisiva via
  etere nonché delle stazioni satellitari;
         d)  adotta il regolamento recante i criteri e le
  modalità per il rilascio delle concessioni e delle
  autorizzazioni per le emittenti private di carattere nazionale
 
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  e locale, qualunque sia il mezzo utilizzato per la diffusione
  del segnale;
         e)  determina i criteri di rilevazione delle quote
  di ascolto e di diffusione della stampa periodica e
  quotidiana;
         f)  adotta la disciplina per la redazione dei
  bilanci da parte dei destinatari di concessioni e di
  autorizzazioni;
         g)  determina gli obblighi relativi all'erogazione,
  alla pubblicità delle condizioni di offerta, alla qualità
  tecnica, alla affidabilità ed alla continuità di esercizio dei
  servizi nei settori telematici;
         h)  determina i criteri per la definizione delle
  tariffe per l'utilizzo dei servizi di telecomunicazione con
  diretta attinenza alle comunicazioni di massa, uniformandosi a
  quelli praticati nell'Unione europea;
         i)  promuove la tutela del diritto alla
  riservatezza, del diritto d'autore, della sicurezza delle
  transazioni di moneta e dei diritti dei minori;
         l)  regola le telepromozioni, le televendite, le
  offerte al pubblico e le sponsorizzazioni in conformità alla
  direttiva 552/89/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
  successive modificazioni;
         m)  adotta gli  standard  tecnici per i
  decodificatori in modo da evitare situazioni di accesso
  condizionato proprietario;
         n)  determina i periodi minimi che debbono
  trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da
  parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di
  ciascuna opera;
         o)  vigila sulla realizzazione, divulgazione e
  pubblicazione dei sondaggi demoscopici;
         p)  predispone annualmente una relazione
  sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, che è
  trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio
  dei ministri entro il 31 maggio; la relazione deve contenere
  dati e rendiconti relativi ai settori sottoposti alla propria
  competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo
  tecnologico, alle risorse, ai redditi ed ai capitali, alla
  diffusione potenziale
 
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  ed effettiva, agli ascolti e alle
  letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel
  sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio,
  televisione, stampa quotidiana, stampa periodica ed altri
  mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
         q)  esercita ogni altra competenza ad essa
  attribuita dalle leggi.
     7.  Nelle deliberazioni assunte dall'Autorità, in caso di
  parità prevale il voto del presidente.  Le motivazioni relative
  a voti contrari sono pubblicate nel Bollettino dell'Autorità,
  su richiesta dei commissari dissenzienti, unitamente alle
  deliberazioni.
     8 L'Autorità si avvale degli organi periferici del
  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
     9.  Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità si
  avvale altresì dei comitati per le garanzie nelle
  comunicazioni multimediali istituiti presso ciascuna regione o
  provincia autonoma, con legge regionale ovvero provinciale.
  Nell'esercizio delle funzioni delegate i comitati operano in
  qualità di ufficio decentrato dell'Autorità.  L'Autorità
  assicura il coordinamento tra l'attività dei comitati e degli
  organi periferici del Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
     10.  I comitati di cui al comma 9 sono costituiti da un
  numero variabile tra i quindici e i ventuno membri di cui sei
  eletti dal rispettivo consiglio regionale ovvero provinciale
  sulla base di tre sole preferenze, quattro eletti dai consigli
  provinciali costituenti un unico collegio elettorale sulla
  base di due sole preferenze, e tre eletti dai consigli
  comunali costituenti un unico collegio elettorale sulla base
  di una sola preferenza.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=012 PAGFIN=0032 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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