| (Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni multimediali).
1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni multimediali con il compito di provvedere, in
ottemperanza alle norme della presente legge, relativamente
alle reti e alle infrastrutture di diffusione via cavo, via
etere e via satellite e ai servizi e ai prodotti, di tipo
interattivo o diffusivo, aventi preminente utilità sociale
erogati secondo i compiti defniti dalla presente legge. A tale
fine all'Autorità sono attribuiti, ai sensi del comma 6, i
compiti ed i poteri già esercitati in materia dal Garante per
la radiodiffusione e l'editoria e dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorità e da dodici commissari nominati dal
Parlamento tra personalità di riconosciuta competenza e di
notoria indipendenza. Il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati eleggono, rispettivamente e sulla base di tre
sole preferenze, sei commissari. Il presidente dell'Autorità è
eletto dal Senato della Repubblica ovvero dalla Camera dei
deputati, che si alternano nella nomina a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il presidente e i commissari sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In sede
di prima applicazione della presente legge, il presidente
dell'Autorità è eletto dal Senato della Repubblica.
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3. I membri dell'Autorità durano in carica sei anni e non
possono essere confermati. Qualora si crei una vacanza prima
della scadenza del mandato, il nuovo commissario resta in
carica sino alla data di scadenza naturale del mandato del
predecessore. Non può essere nominato chi abbia già svolto il
mandato per più di trenta mesi.
4. Lo status giuridico ed economico dei commissari e
del personale dell'Autorità è quello previsto per l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
5. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed
amministrativa nei limiti degli stanziamenti iscritti in
appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri: l'Autorità determina, altresì, la
propria pianta organica, che è approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. All'Autorità sono attribuiti i compiti e i poteri, ivi
compresi quelli sanzionatori, assegnati dalle leggi vigenti al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nonché quelli
assegnati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
L'Autorità svolge altresì, le seguenti competenze:
a) oltre ai compiti definiti dalla presente legge,
emana i regolamenti di organizzazione e ogni altro regolamento
occorrente per il suo funzionamento;
b) fornisce al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni il parere vincolante per il piano di
assegnazione delle frequenze;
c) adotta il regolamento recante i criteri e le
modalità per il rilascio delle concessioni, per la costruzione
e la gestione delle reti di diffusione radiotelevisiva via
etere nonché delle stazioni satellitari;
d) adotta il regolamento recante i criteri e le
modalità per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni per le emittenti private di carattere nazionale
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e locale, qualunque sia il mezzo utilizzato per la diffusione
del segnale;
e) determina i criteri di rilevazione delle quote
di ascolto e di diffusione della stampa periodica e
quotidiana;
f) adotta la disciplina per la redazione dei
bilanci da parte dei destinatari di concessioni e di
autorizzazioni;
g) determina gli obblighi relativi all'erogazione,
alla pubblicità delle condizioni di offerta, alla qualità
tecnica, alla affidabilità ed alla continuità di esercizio dei
servizi nei settori telematici;
h) determina i criteri per la definizione delle
tariffe per l'utilizzo dei servizi di telecomunicazione con
diretta attinenza alle comunicazioni di massa, uniformandosi a
quelli praticati nell'Unione europea;
i) promuove la tutela del diritto alla
riservatezza, del diritto d'autore, della sicurezza delle
transazioni di moneta e dei diritti dei minori;
l) regola le telepromozioni, le televendite, le
offerte al pubblico e le sponsorizzazioni in conformità alla
direttiva 552/89/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni;
m) adotta gli standard tecnici per i
decodificatori in modo da evitare situazioni di accesso
condizionato proprietario;
n) determina i periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di
ciascuna opera;
o) vigila sulla realizzazione, divulgazione e
pubblicazione dei sondaggi demoscopici;
p) predispone annualmente una relazione
sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, che è
trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio
dei ministri entro il 31 maggio; la relazione deve contenere
dati e rendiconti relativi ai settori sottoposti alla propria
competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo
tecnologico, alle risorse, ai redditi ed ai capitali, alla
diffusione potenziale
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ed effettiva, agli ascolti e alle
letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel
sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio,
televisione, stampa quotidiana, stampa periodica ed altri
mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
q) esercita ogni altra competenza ad essa
attribuita dalle leggi.
7. Nelle deliberazioni assunte dall'Autorità, in caso di
parità prevale il voto del presidente. Le motivazioni relative
a voti contrari sono pubblicate nel Bollettino dell'Autorità,
su richiesta dei commissari dissenzienti, unitamente alle
deliberazioni.
8 L'Autorità si avvale degli organi periferici del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
9. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità si
avvale altresì dei comitati per le garanzie nelle
comunicazioni multimediali istituiti presso ciascuna regione o
provincia autonoma, con legge regionale ovvero provinciale.
Nell'esercizio delle funzioni delegate i comitati operano in
qualità di ufficio decentrato dell'Autorità. L'Autorità
assicura il coordinamento tra l'attività dei comitati e degli
organi periferici del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
10. I comitati di cui al comma 9 sono costituiti da un
numero variabile tra i quindici e i ventuno membri di cui sei
eletti dal rispettivo consiglio regionale ovvero provinciale
sulla base di tre sole preferenze, quattro eletti dai consigli
provinciali costituenti un unico collegio elettorale sulla
base di due sole preferenze, e tre eletti dai consigli
comunali costituenti un unico collegio elettorale sulla base
di una sola preferenza.
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