| (Regime transitorio).
1. La telefonia vocale, fino al 1^ gennaio 1998 e
l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti per
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il trasporto via cavo di segnali a larga banda per l'offerta
al pubblico di servizi fino al 1^ gennaio 1997, sono riservati
in via esclusiva alla concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni su rete fissa, la quale continua ad
espletare tali attività in base alla vigente concessione ed
annessa convenzione così come modificata ai sensi e per gli
effetti del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in
regime di concorrenza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la concessione ed annessa convenzione della
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su
rete fissa è adeguata alle norme della presente legge ed alle
direttive in tema di telecomunicazioni emanate dalla Unione
europea e recepite nell'ordinamento nazionale, assicurando la
continuità delle attività già oggetto di concessione e
consentendo, nel passaggio dal regime di esclusiva a quello di
concorrenza, il mantenimento della redditività degli
investimenti effettuati dalla concessionaria attraverso
congrue misure perequative.
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