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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3955
DDL0211-0032
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL13-211)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
     1.  Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative
  previste dalle leggi vigenti relativamente alle competenze
  attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e
  alla violazione di obblighi di comunicazione previste da norme
  non abrogate.
     2.  Nel caso di inottemperanza agli ordini ed alle diffide
  dell'Autorità si applica la sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire un miliardo.
  Quando l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati per
  reprimere o evitare il formarsi di posizioni dominanti,
  l'Autorità applica una sanzione non inferiore all'1 per cento
  e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato
  dall'operatore nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
 
                              Pag. 34
 
  notificazione della contestazione della violazione.  La
  sanzione si applica a ciascun operatore che abbia concorso
  alla formazione di una posizione dominante collettiva,
  mediante intese, accordi o pratiche concordate, e non abbia
  ottemperato al provvedimento dell'Autorità.
     3.  Nei casi di grave e reiterata violazione dell'articolo
  10 della presente legge ed in particolare nel caso di non
  abbandono della posizione dominante, così come nei casi di
  grave e reiterata inottemperanza alle prescrizioni previste
  dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai singoli
  atti di concessione o autorizzazione da parte di soggetti
  titolari di concessione oppure autorizzati all'offerta di
  servizi di comunicazione, l'Autorità di settore, ovvero
  qualora tale Autorità non sia costituita, il Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni può revocare la concessione o
  l'autorizzazione.
     4.  Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
  presente legge si applicano, in quanto compatibili, le
  disposizioni contenute nel capo 1, sezioni I e II della legge
  24 novembre 1981, n. 689.
     5.  I ricorsi avverso gli atti, anche a carattere
  sanzionatorio, di cui il presente articolo rientrano nella
  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono
  essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale
  per il Lazio anche per la richiesta di provvedimenti
  cautelari.
     6.  Le azioni di nullità e di risarcimento del danno e i
  ricorsi volti ad ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione
  alle violazioni di cui al presente articolo sono promossi
  davanti alla corte di appello competente per territorio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0035 TOTDOC=0034 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=022 PAGFIN=0034 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=13DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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