| (Sanzioni).
1. Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative
previste dalle leggi vigenti relativamente alle competenze
attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e
alla violazione di obblighi di comunicazione previste da norme
non abrogate.
2. Nel caso di inottemperanza agli ordini ed alle diffide
dell'Autorità si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire un miliardo.
Quando l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati per
reprimere o evitare il formarsi di posizioni dominanti,
l'Autorità applica una sanzione non inferiore all'1 per cento
e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato
dall'operatore nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
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notificazione della contestazione della violazione. La
sanzione si applica a ciascun operatore che abbia concorso
alla formazione di una posizione dominante collettiva,
mediante intese, accordi o pratiche concordate, e non abbia
ottemperato al provvedimento dell'Autorità.
3. Nei casi di grave e reiterata violazione dell'articolo
10 della presente legge ed in particolare nel caso di non
abbandono della posizione dominante, così come nei casi di
grave e reiterata inottemperanza alle prescrizioni previste
dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai singoli
atti di concessione o autorizzazione da parte di soggetti
titolari di concessione oppure autorizzati all'offerta di
servizi di comunicazione, l'Autorità di settore, ovvero
qualora tale Autorità non sia costituita, il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni può revocare la concessione o
l'autorizzazione.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente legge si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel capo 1, sezioni I e II della legge
24 novembre 1981, n. 689.
5. I ricorsi avverso gli atti, anche a carattere
sanzionatorio, di cui il presente articolo rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono
essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale
per il Lazio anche per la richiesta di provvedimenti
cautelari.
6. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno e i
ricorsi volti ad ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione
alle violazioni di cui al presente articolo sono promossi
davanti alla corte di appello competente per territorio.
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