| (Abrogazione di norme).
1. L'articolo 1, limitatamente ai servizi di
telecomunicazione, gli articoli da 183 a 218 e da 224 a 313
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
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29 marzo 1973, n. 156,
sono abrogati. Gli articoli da 219 a 243 del medesimo testo
unico si applicano ad ogni soggetto titolare di concessione o
di autorizzazione per la installazione e la gestione di
infrastrutture di telecomunicazioni.
2. L'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è
abrogato.
3. Il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, è
abrogato.
4. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con
quanto previsto dalla presente legge.
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