| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende una proposta di legge presentata nella XII
legislatura. Nel trattare la annosa questione del diritto di
voto ai cittadini italiani all'estero, vale la pena, ancora
una volta, di citare l'articolo 48 della Costituzione che
dice: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge".
Ebbene, da decenni, oramai, viene gravemente limitato il
diritto-dovere al voto dei connazionali residenti
permanentemente o temporaneamente all'estero, salvo che nei
Paesi europei in occasione delle votazioni del Parlamento
europeo.
L'attuale legislazione consente il voto, con la sola
esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si
reca personalmente in Italia, nel comune di iscrizione e nei
giorni della votazione.
Questa limitazione esclude, di fatto, tutti i cittadini
che risiedono nei Paesi extra- comunitari e comunque
quelli che, per motivi economici, non possono affrontare il
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viaggio per recarsi al seggio del comune di appartenenza.
In questo modo il cittadino all'estero viene ad essere
penalizzato rispetto a quello che risiede in Italia e che ha
facile accesso ai seggi elettorali e ciò, anche in
considerazione dell'apporto economico e culturale che gli
emigrati hanno e continuano a dare all'Italia, non è
certamente giusto.
I numerosi richiami al Parlamento ed al Governo pervenuti
dalle collettività dei connazionali all'estero anche in
occasione della II Conferenza nazionale dell'emigrazione del
novembre 1988, sono rimasti fino ad ora inascoltati.
Va rilevato anche che alcune delle motivazioni che
potevano spingere ad una maggiore cautela nel trattare questo
argomento sono venute oramai a cadere.
La riforma dell'anagrafe dei residenti all'estero e la
legge sulla doppia cittadinanza hanno posto le basi per una
corretta, seppur tardiva, attuazione del voto all'estero.
La controprova, se mai ce ne fosse bisogno, della esigenza
e della necessità di non indugiare oltre sono state le
votazioni dei comitati degli italiani all'estero del maggio
1991, alle quali hanno partecipato 666.085 cittadini italiani
all'estero, con il 46 per cento di aumento rispetto ai votanti
del 1986.
Ora vengono valutati in oltre 5 milioni gli italiani
residenti all'estero.
Di questi circa 2,5 milioni risiedono in Paesi europei,
100 mila in Africa, 440 mila in Nord America, 1,7 milioni in
Sud America (con una presenza di oltre 1 milione in Argentina)
e 588 mila in Australia.
Con la nuova anagrafe dei residenti all'estero sono state
superate in gran parte le difficoltà derivate dalla necessità
di "conoscere" e raggiungere i cittadini italiani nelle varie
aree del mondo ed ora non rimane che superare gli ostacoli di
carattere tecnico-legislativo fatto salvo che il principio del
voto all'estero non debba e non possa essere messo più in
discussione.
Dal dibattito che da anni si sta sviluppando sul diritto
di voto all'estero sono emersi via via alcuni aspetti
fondamentali: il primo è quello sulle liste oggetto di
votazione. Devono essere quelle delle circoscrizioni
elettorali italiane oppure liste specifiche di residenti
all'estero per nazione o per area geografica?
In sostanza, si propone la questione di istituire delle
"liste coloniali" con un numero prefissato di nuovi deputati e
senatori da aggiungere a quello esistente con la istituzione
di una specie di collegio unico nazionale.
Le obiezioni a questa opzione sono molteplici e si
elencano solo quelle principali:
a) l'aumento o la diminuzione del numero dei
deputati e dei senatori implica un processo di riforma
costituzionale che non accelera sicuramente i tempi per la
concessione del diritto di voto all'estero;
b) l'ipotesi ostacolerebbe chiaramente la
concessione del voto per il Parlamento europeo e per i
consigli regionali e delle province autonome e ciò non è
coerente rispetto alla nuova tendenza di una maggiore
"regionalizzazione" dello Stato;
c) la assegnazione del numero dei deputati e
senatori, come esposta in precedenti proposte di legge, in
numero non proporzionale rispetto agli elettori residenti in
Italia non garantisce la parità nel diritto di voto;
d) le "liste coloniali" favoriscono la nascita di
una nuova "corporazione" dei residenti all'estero che è
proprio ciò di cui l'Italia non ha bisogno, mentre va
salvaguardata l'eguaglianza del diritto a scegliere i
rappresentanti della propria circoscrizione di origine, tra i
quali non saranno certo esclusi i rappresentanti dei cittadini
residenti all'estero.
Per queste ed altre motivazioni si è optato per rendere
influente il voto dei connazionali all'estero come se si
trovassero in Italia attraverso il voto su liste
circoscrizionali italiane.
L'altra questione fondamentale è quella delle modalità di
voto che deve essere "personale, libero e segreto" come
specifica l'articolo 48 della Costituzione.
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I tre sistemi che sono emersi in vari dibattiti e proposte
di legge sono: 1) il voto per corrispondenza; 2) il voto nelle
sedi consolari. Il terzo si riferisce al voto per delega che,
per chiari motivi, viene sempre scartato in quanto non
garantisce né la segretezza né l'esercizio personale del
diritto-dovere.
In merito al voto per corrispondenza va detto che, seppure
adottato da altri Paesi anche europei, presenta alcuni lati
non certo troppo chiari. Basandosi sul sistema postale è
subordinato, infatti, al funzionamento dello stesso nei vari
Paesi esteri ove, a prescindere da situazioni inaffidabili,
non sempre il servizio è svolto da aziende statali ma anche da
aziende private.
E' evidente che il metodo postale evita ai cittadini oneri
che, nelle circoscrizioni consolari con un ampio territorio di
competenza, spesso sono abbastanza elevati; nonostante ciò la
non completa affidabilità dei sistemi postali e la
macchinosità necessaria (invio delle liste, della scheda,
delle buste, eccetera) oltre alla non completa garanzia della
segretezza del voto stesso, inducono ad optare per la seconda
soluzione.
Il voto presso le sedi consolari comporta sicuramente una
precisa regolamentazione delle procedure ma sicuramente sarà
"personale, libero e segreto".
Le osservazioni negative rispetto a questa sede di
votazione si riferiscono soprattutto al numero dei seggi
necessari che, considerando in 4 milioni circa i possibili
elettori, si traduce in circa 4.000 sezioni all'estero.
L'obiezione non è facilmente comprensibile poiché allora
dovremmo cambiare anche il sistema elettorale in Italia per la
stessa identica ragione.
Il problema della lontananza di molti connazionali dalle
sedi consolari può essere risolto in sede di decreto del
Presidente della Repubblica, estendendo la costituzione dei
seggi anche nelle principali località di residenza delle più
numerose collettività italiane ove non ci sia un consolato (e
sono davvero poche) oppure alle agenzie consolari.
Il problema dell'affollamento in certi consolati (vedi
quelli delle principali città dell'America Latina ove sono più
numerosi i connazionali) non si pone in quanto è prevista la
istituzione di un seggio ogni 1.000 elettori.
D'altra parte, non sono richieste in quella sede
operazioni di scrutinio, il che porta a ridurre il personale
necessario alla sola verifica dell'adempimento corretto delle
operazioni di voto.
Anche alle presunte difficoltà tecniche di trasporto delle
10.000 urne (nel caso di voto per Camera e Senato) si può
tranquillamente ovviare mediante la raccolta delle urne nelle
ambasciate ed il trasbordo al Ministero dell'interno delle
schede elettorali in sacchi distinti solo per tipo di
votazione.
Entrando nella descrizione della presente proposta di
legge, all'articolo 1 si ribadisce il principio del diritto di
voto ai cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
trovino temporaneamente.
Nell'articolo 2 si è optato per la forma di legge delega
in modo che, se approvata, il Governo abbia modo di inserirla
organicamente nel dedalo delle disposizioni vigenti in materia
elettorale.
Diversamente saremmo chiamati ad esaminare scrupolosamente
e dettagliatamente in questa sede tutto l'intricato articolato
esistente, venendo meno al carattere di urgenza ed
immediatezza che le comunità italiane all'estero, con buon
diritto, richiedono.
I decreti legislativi saranno emanati previo il parere
consultivo di una Commissione composta da dieci senatori e
dieci deputati, da tre rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE). La Commissione sarà
integrata da tre esperti senza diritto di voto nominati dai
componenti della Commissione stessa. In questo modo viene
garantita la partecipazione dei rappresentanti degli italiani
all'estero.
L'articolo 3 istituisce presso ogni comune sede di ufficio
circoscrizionale centrale la lista elettorale dei cittadini
italiani all'estero. L'intento è di far confluire in quella
sede i dati provenienti dall'anagrafe dei residenti
all'estero, dai comuni compresi nella circoscrizione e dai
consolati. In questo modo, nelle 32 circoscrizioni italiane
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sarebbe depositata la lista integrata degli elettori e delle
elettrici residenti all'estero appartenenti alla
circoscrizione stessa. E' evidente che un tale sistema
operativo è funzionale al voto delle liste
circoscrizionali.
Nell'articolo 4 si precisa che i certificati elettorali
saranno trasmessi ai consolati dagli uffici circoscrizionali
centrali e che i consolati provvederanno a recapitarli ai
cittadini residenti nella circoscrizione consolare di loro
competenza.
Il comma 2 prevede un anno di tempo per il cittadino
all'estero che intende iscriversi nella lista elettorale del
comune in cui ha sede l'ufficio circoscrizionale centrale,
ovviamente qualora non vi sia già iscritto.
Infine, il comma 3 tiene conto del fatto che tra i
cittadini italiani all'estero vi sono quelli di seconda, terza
o anche quarta generazione o coloro che hanno acquisito la
cittadinanza per matrimonio, i quali devono pur fare
riferimento ad un ufficio circoscrizionale centrale. Nella
fattispecie, si è optato per il riferimento al comune di
nascita degli ascendenti che hanno dato diritto alla
cittadinanza od a quello del coniuge.
Sono precisati, nell'articolo 5, i meccanismi di
trasmissione dei dati e degli elenchi affinché vi sia
possibilità di controllo e di aggiornamento periodico delle
liste degli aventi diritto al voto.
Nell'articolo 6 si prevede l'esercizio di voto presso le
sedi consolari per tutti i cittadini residenti all'estero
anche se temporaneamente; in quest'ultimo caso si prevede la
possibilità di iscrizione in una lista speciale dei residenti
temporanei ai quali il console stesso può rilasciare il
certificato elettorale previa esibizione di un documento
valido di identificazione. Sui certificati elettorali dovrà
essere riportata ben visibile la identificazione (numero o
denominazione) della circoscrizione di appartenenza
dell'elettore. Questo sistema di voto implica, naturalmente,
la istituzione di un numero di circoscrizione prestampato su
tutte le schede elettorali. Le schede poi saranno smistate una
volta giunte al Ministero dell'interno.
Agli articoli 7, 8, 9 e 10 si prevedono le indicazioni per
la istituzione dei seggi elettorali, la trasmissione delle
schede elettorali e del materiale necessario da parte del
Ministero degli affari esteri, la esecuzione delle operazioni
di voto la domenica antecedente a quella fissata per il voto
in Italia, l'invio delle schede votate attraverso lo stesso
Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno e da
questo agli uffici circoscrizionali centrali per l'inserimento
delle schede votate in una o più sezioni del comune in cui
l'ufficio stesso ha sede. In questo modo si assicura la
segretezza e la non identificazione del voto assicurando la
piena uguaglianza rispetto agli elettori residenti in
Italia.
Nell'articolo 11 si prevede l'applicazione delle
disposizioni per il voto di Camera e Senato, del Parlamento
europeo ma anche dei consigli regionali delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome.
Infine l'articolo 12 indica la copertura finanziaria.
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