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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3959
DDL0212-0002
Progetto di legge Camera n. 212 - testo presentato - (DDL13-212)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C212. TESTIPDL
...C212.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC212 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  riprende una proposta di legge presentata nella XII
  legislatura.  Nel trattare la annosa questione del diritto di
  voto ai cittadini italiani all'estero, vale la pena, ancora
  una volta, di citare l'articolo 48 della Costituzione che
  dice: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
  hanno raggiunto la maggiore età.
     Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.  Il suo
  esercizio è dovere civico.
     Il diritto di voto non può essere limitato se non per
  incapacità civile o per effetto di sentenza penale
  irrevocabile nei casi di indegnità morale indicati dalla
  legge".
     Ebbene, da decenni, oramai, viene gravemente limitato il
  diritto-dovere al voto dei connazionali residenti
  permanentemente o temporaneamente all'estero, salvo che nei
  Paesi europei in occasione delle votazioni del Parlamento
  europeo.
     L'attuale legislazione consente il voto, con la sola
  esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si
  reca personalmente in Italia, nel comune di iscrizione e nei
  giorni della votazione.
     Questa limitazione esclude, di fatto, tutti i cittadini
  che risiedono nei Paesi  extra- comunitari e comunque
  quelli che, per motivi economici, non possono affrontare il
 
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  viaggio per recarsi al seggio del comune di appartenenza.
     In questo modo il cittadino all'estero viene ad essere
  penalizzato rispetto a quello che risiede in Italia e che ha
  facile accesso ai seggi elettorali e ciò, anche in
  considerazione dell'apporto economico e culturale che gli
  emigrati hanno e continuano a dare all'Italia, non è
  certamente giusto.
     I numerosi richiami al Parlamento ed al Governo pervenuti
  dalle collettività dei connazionali all'estero anche in
  occasione della II Conferenza nazionale dell'emigrazione del
  novembre 1988, sono rimasti fino ad ora inascoltati.
     Va rilevato anche che alcune delle motivazioni che
  potevano spingere ad una maggiore cautela nel trattare questo
  argomento sono venute oramai a cadere.
     La riforma dell'anagrafe dei residenti all'estero e la
  legge sulla doppia cittadinanza hanno posto le basi per una
  corretta, seppur tardiva, attuazione del voto all'estero.
     La controprova, se mai ce ne fosse bisogno, della esigenza
  e della necessità di non indugiare oltre sono state le
  votazioni dei comitati degli italiani all'estero del maggio
  1991, alle quali hanno partecipato 666.085 cittadini italiani
  all'estero, con il 46 per cento di aumento rispetto ai votanti
  del 1986.
     Ora vengono valutati in oltre 5 milioni gli italiani
  residenti all'estero.
     Di questi circa 2,5 milioni risiedono in Paesi europei,
  100 mila in Africa, 440 mila in Nord America, 1,7 milioni in
  Sud America (con una presenza di oltre 1 milione in Argentina)
  e 588 mila in Australia.
     Con la nuova anagrafe dei residenti all'estero sono state
  superate in gran parte le difficoltà derivate dalla necessità
  di "conoscere" e raggiungere i cittadini italiani nelle varie
  aree del mondo ed ora non rimane che superare gli ostacoli di
  carattere tecnico-legislativo fatto salvo che il principio del
  voto all'estero non debba e non possa essere messo più in
  discussione.
     Dal dibattito che da anni si sta sviluppando sul diritto
  di voto all'estero sono emersi via via alcuni aspetti
  fondamentali: il primo è quello sulle liste oggetto di
  votazione.  Devono essere quelle delle circoscrizioni
  elettorali italiane oppure liste specifiche di residenti
  all'estero per nazione o per area geografica?
     In sostanza, si propone la questione di istituire delle
  "liste coloniali" con un numero prefissato di nuovi deputati e
  senatori da aggiungere a quello esistente con la istituzione
  di una specie di collegio unico nazionale.
     Le obiezioni a questa opzione sono molteplici e si
  elencano solo quelle principali:
         a)  l'aumento o la diminuzione del numero dei
  deputati e dei senatori implica un processo di riforma
  costituzionale che non accelera sicuramente i tempi per la
  concessione del diritto di voto all'estero;
         b)  l'ipotesi ostacolerebbe chiaramente la
  concessione del voto per il Parlamento europeo e per i
  consigli regionali e delle province autonome e ciò non è
  coerente rispetto alla nuova tendenza di una maggiore
  "regionalizzazione" dello Stato;
         c)  la assegnazione del numero dei deputati e
  senatori, come esposta in precedenti proposte di legge, in
  numero non proporzionale rispetto agli elettori residenti in
  Italia non garantisce la parità nel diritto di voto;
         d)  le "liste coloniali" favoriscono la nascita di
  una nuova "corporazione" dei residenti all'estero che è
  proprio ciò di cui l'Italia non ha bisogno, mentre va
  salvaguardata l'eguaglianza del diritto a scegliere i
  rappresentanti della propria circoscrizione di origine, tra i
  quali non saranno certo esclusi i rappresentanti dei cittadini
  residenti all'estero.
     Per queste ed altre motivazioni si è optato per rendere
  influente il voto dei connazionali all'estero come se si
  trovassero in Italia attraverso il voto su liste
  circoscrizionali italiane.
     L'altra questione fondamentale è quella delle modalità di
  voto che deve essere "personale, libero e segreto" come
  specifica l'articolo 48 della Costituzione.
 
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     I tre sistemi che sono emersi in vari dibattiti e proposte
  di legge sono: 1) il voto per corrispondenza; 2) il voto nelle
  sedi consolari.  Il terzo si riferisce al voto per delega che,
  per chiari motivi, viene sempre scartato in quanto non
  garantisce né la segretezza né l'esercizio personale del
  diritto-dovere.
     In merito al voto per corrispondenza va detto che, seppure
  adottato da altri Paesi anche europei, presenta alcuni lati
  non certo troppo chiari.  Basandosi sul sistema postale è
  subordinato, infatti, al funzionamento dello stesso nei vari
  Paesi esteri ove, a prescindere da situazioni inaffidabili,
  non sempre il servizio è svolto da aziende statali ma anche da
  aziende private.
     E' evidente che il metodo postale evita ai cittadini oneri
  che, nelle circoscrizioni consolari con un ampio territorio di
  competenza, spesso sono abbastanza elevati; nonostante ciò la
  non completa affidabilità dei sistemi postali e la
  macchinosità necessaria (invio delle liste, della scheda,
  delle buste, eccetera) oltre alla non completa garanzia della
  segretezza del voto stesso, inducono ad optare per la seconda
  soluzione.
     Il voto presso le sedi consolari comporta sicuramente una
  precisa regolamentazione delle procedure ma sicuramente sarà
  "personale, libero e segreto".
     Le osservazioni negative rispetto a questa sede di
  votazione si riferiscono soprattutto al numero dei seggi
  necessari che, considerando in 4 milioni circa i possibili
  elettori, si traduce in circa 4.000 sezioni all'estero.
  L'obiezione non è facilmente comprensibile poiché allora
  dovremmo cambiare anche il sistema elettorale in Italia per la
  stessa identica ragione.
     Il problema della lontananza di molti connazionali dalle
  sedi consolari può essere risolto in sede di decreto del
  Presidente della Repubblica, estendendo la costituzione dei
  seggi anche nelle principali località di residenza delle più
  numerose collettività italiane ove non ci sia un consolato (e
  sono davvero poche) oppure alle agenzie consolari.
     Il problema dell'affollamento in certi consolati (vedi
  quelli delle principali città dell'America Latina ove sono più
  numerosi i connazionali) non si pone in quanto è prevista la
  istituzione di un seggio ogni 1.000 elettori.
     D'altra parte, non sono richieste in quella sede
  operazioni di scrutinio, il che porta a ridurre il personale
  necessario alla sola verifica dell'adempimento corretto delle
  operazioni di voto.
     Anche alle presunte difficoltà tecniche di trasporto delle
  10.000 urne (nel caso di voto per Camera e Senato) si può
  tranquillamente ovviare mediante la raccolta delle urne nelle
  ambasciate ed il trasbordo al Ministero dell'interno delle
  schede elettorali in sacchi distinti solo per tipo di
  votazione.
     Entrando nella descrizione della presente proposta di
  legge, all'articolo 1 si ribadisce il principio del diritto di
  voto ai cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
  trovino temporaneamente.
     Nell'articolo 2 si è optato per la forma di legge delega
  in modo che, se approvata, il Governo abbia modo di inserirla
  organicamente nel dedalo delle disposizioni vigenti in materia
  elettorale.
     Diversamente saremmo chiamati ad esaminare scrupolosamente
  e dettagliatamente in questa sede tutto l'intricato articolato
  esistente, venendo meno al carattere di urgenza ed
  immediatezza che le comunità italiane all'estero, con buon
  diritto, richiedono.
     I decreti legislativi saranno emanati previo il parere
  consultivo di una Commissione composta da dieci senatori e
  dieci deputati, da tre rappresentanti del Consiglio generale
  degli italiani all'estero (CGIE).  La Commissione sarà
  integrata da tre esperti senza diritto di voto nominati dai
  componenti della Commissione stessa.  In questo modo viene
  garantita la partecipazione dei rappresentanti degli italiani
  all'estero.
     L'articolo 3 istituisce presso ogni comune sede di ufficio
  circoscrizionale centrale la lista elettorale dei cittadini
  italiani all'estero.  L'intento è di far confluire in quella
  sede i dati provenienti dall'anagrafe dei residenti
  all'estero, dai comuni compresi nella circoscrizione e dai
  consolati.  In questo modo, nelle 32 circoscrizioni italiane
 
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  sarebbe depositata la lista integrata degli elettori e delle
  elettrici residenti all'estero appartenenti alla
  circoscrizione stessa.  E' evidente che un tale sistema
  operativo è funzionale al voto delle liste
  circoscrizionali.
     Nell'articolo 4 si precisa che i certificati elettorali
  saranno trasmessi ai consolati dagli uffici circoscrizionali
  centrali e che i consolati provvederanno a recapitarli ai
  cittadini residenti nella circoscrizione consolare di loro
  competenza.
  Il comma 2 prevede un anno di tempo per il cittadino
  all'estero che intende iscriversi nella lista elettorale del
  comune in cui ha sede l'ufficio circoscrizionale centrale,
  ovviamente qualora non vi sia già iscritto.
     Infine, il comma 3 tiene conto del fatto che tra i
  cittadini italiani all'estero vi sono quelli di seconda, terza
  o anche quarta generazione o coloro che hanno acquisito la
  cittadinanza per matrimonio, i quali devono pur fare
  riferimento ad un ufficio circoscrizionale centrale.  Nella
  fattispecie, si è optato per il riferimento al comune di
  nascita degli ascendenti che hanno dato diritto alla
  cittadinanza od a quello del coniuge.
     Sono precisati, nell'articolo 5, i meccanismi di
  trasmissione dei dati e degli elenchi affinché vi sia
  possibilità di controllo e di aggiornamento periodico delle
  liste degli aventi diritto al voto.
     Nell'articolo 6 si prevede l'esercizio di voto presso le
  sedi consolari per tutti i cittadini residenti all'estero
  anche se temporaneamente; in quest'ultimo caso si prevede la
  possibilità di iscrizione in una lista speciale dei residenti
  temporanei ai quali il console stesso può rilasciare il
  certificato elettorale previa esibizione di un documento
  valido di identificazione.  Sui certificati elettorali dovrà
  essere riportata ben visibile la identificazione (numero o
  denominazione) della circoscrizione di appartenenza
  dell'elettore.  Questo sistema di voto implica, naturalmente,
  la istituzione di un numero di circoscrizione prestampato su
  tutte le schede elettorali.  Le schede poi saranno smistate una
  volta giunte al Ministero dell'interno.
     Agli articoli 7, 8, 9 e 10 si prevedono le indicazioni per
  la istituzione dei seggi elettorali, la trasmissione delle
  schede elettorali e del materiale necessario da parte del
  Ministero degli affari esteri, la esecuzione delle operazioni
  di voto la domenica antecedente a quella fissata per il voto
  in Italia, l'invio delle schede votate attraverso lo stesso
  Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno e da
  questo agli uffici circoscrizionali centrali per l'inserimento
  delle schede votate in una o più sezioni del comune in cui
  l'ufficio stesso ha sede.  In questo modo si assicura la
  segretezza e la non identificazione del voto assicurando la
  piena uguaglianza rispetto agli elettori residenti in
  Italia.
     Nell'articolo 11 si prevede l'applicazione delle
  disposizioni per il voto di Camera e Senato, del Parlamento
  europeo ma anche dei consigli regionali delle regioni a
  statuto ordinario e speciale e delle province autonome.
     Infine l'articolo 12 indica la copertura finanziaria.
 
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