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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


396
DDL0025-0002
Progetto di legge Camera n. 25 - testo presentato - (DDL13-25)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C25. TESTIPDL
...C25.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC25 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge consente una
  immediata efficacia del rispetto dei termini previsti dal
  decreto ministeriale 25 novembre 1994, concernente
  l'individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria riferiti
  alle concentrazioni di benzene e idrocarburi policiclici
  aromatici (IPA) da raggiungere entro il 1^ gennaio 1996 (15
  mgr/mc per benzene e 2.5 ngr/mc per IPA) o il 1^ gennaio
  1999 (10 mgr/mc per il benzene e 1 ngr/mc per IPA), nonché la
  definizione entro il 30 settembre 1994 - da parte del Ministro
  dell'ambiente - dei programmi operativi per raggiungere gli
  obiettivi fissati.
     L'esigenza di ridurre le emissioni e le concentrazioni di
  benzene nell'aria è chiaramente indicata dal Rapporto della
  Commissione consultiva tossicologica nazionale del 26 giugno
  1994 "Stima del rischio
 
                               Pag. 2
 
  di leucemia da benzene emesso dagli autoveicoli".
  Il rapporto:
       attribuisce alle emissioni autoveicolari di benzene la
  responsabilità di un numero di casi/anno di leucemia variabile
  tra un minimo di 3 a un massimo di 50 per mille;
       valuta che una riduzione del tenore di composti
  aromatici (fino al 30 per cento in peso) e di benzene (1.2 per
  cento in peso) potrebbe ridurre del 40 per cento i casi di
  leucemia attribuibili alle emissioni autoveicolari.
     I casi potrebbero essere ridotti fino al 59 per cento
  qualora il parco autoveicolare circolante nelle aree urbane
  fosse costituito unicamente da auto catalizzate;
       suggerisce, oltre alla riduzione del tenore di benzene e
  composti aromatici nelle benzine ed alla rapida sostituzione
  degli autoveicoli non dotati di catalizzatore, la
  realizzazione di sistemi di recupero dei vapori sia per lo
  stoccaggio che per la distribuzione dei carburanti.
     Il provvedimento inoltre, trova presupposto:
       nella direttiva 94/12/CE e nella decisione del Consiglio
  dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 16 dicembre
  1994, le quali prevedono che entro il 2000 sia stabilito un
  limite più severo di contenuto di benzene nelle benzine
  (indicato dalla maggioranza degli Stati membri in 1 per cento
  in volume);
       nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
  relativo all'attuazione di direttive CEE riguardanti il
  miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
  dagli agenti cancerogeni;
       nella legge 12 aprile 1995, n. 146, di ratifica del
  protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle
  emissioni di composti organici volatili e di impegno per
  l'Italia alla riduzione - entro il 2000 - delle emissioni
  nella misura del 30 per cento;
       nella direttiva 94/63/CE concernente il controllo delle
  emissioni di composti organici volatili da depositi della
  benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni
  di servizio;
       nella direttiva 92/55/CE che stabilisce nuove procedure
  per il controllo periodico della efficienza degli autoveicoli
  e delle relative emissioni.
     Il decreto stabilisce, all'articolo 1, la possibilità per
  i sindaci dei comuni (con oltre 150 mila abitanti o con
  installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria)
  di prevenire le emissioni inquinanti anche mediante divieto
  permanente o temporaneo di circolazione di tutte o di alcune
  categorie di autoveicoli.
     L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1^ luglio
  1997 il tenore massimo di benzene consentito è fissato
  nell'1.4 per cento e dal 1^ luglio 1999 nell'1 per cento in
  volume.  Con questa norma si procede al programmato adeguamento
  della qualità delle benzine agli obiettivi indicati
  dall'Unione europea.
     Sono inoltre stabiliti le modalità e i metodi di controllo
  sulla qualità dei carburanti, basati sulle metodiche
  certificate dell'UNICHIM (Organismo di normazione per
  l'unificazione delle metodiche delle misure chimiche).
     Per l'immissione di benzine non rispondenti a quanto
  stabilito è prevista la sanzione amministrativa.
     Nell'articolo 3 è previsto il controllo delle emissioni di
  composti organici volatili negli impianti di deposito delle
  benzine, nonché nelle operazioni di caricamento, scaricamento
  e distribuzione.  Inoltre, gli impianti nuovi di distribuzione
  dovranno essere adeguati alle disposizioni in materia di
  recupero dei vapori di benzina a decorrere dal 30 giugno 1996;
  per gli impianti preesistenti l'adeguamento avverrà in diverse
  fasi (sulla base della localizzazione e della movimentazione
  di carburanti).
     L'intera rete di distribuzione sarà comunque attrezzata
  con dispositivi di recupero entro il 31 dicembre 1999.
     La violazione a quanto stabilito è punita con la sanzione
  amministrativa.  I requisiti
 
                               Pag. 3
 
  tecnici dei dispositivi di
  recupero dei vapori di benzina saranno stabiliti, entro il 30
  giugno 1996, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
  concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
  dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione
  e delle finanze.
 
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