| Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge consente una
immediata efficacia del rispetto dei termini previsti dal
decreto ministeriale 25 novembre 1994, concernente
l'individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria riferiti
alle concentrazioni di benzene e idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) da raggiungere entro il 1^ gennaio 1996 (15
mgr/mc per benzene e 2.5 ngr/mc per IPA) o il 1^ gennaio
1999 (10 mgr/mc per il benzene e 1 ngr/mc per IPA), nonché la
definizione entro il 30 settembre 1994 - da parte del Ministro
dell'ambiente - dei programmi operativi per raggiungere gli
obiettivi fissati.
L'esigenza di ridurre le emissioni e le concentrazioni di
benzene nell'aria è chiaramente indicata dal Rapporto della
Commissione consultiva tossicologica nazionale del 26 giugno
1994 "Stima del rischio
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di leucemia da benzene emesso dagli autoveicoli".
Il rapporto:
attribuisce alle emissioni autoveicolari di benzene la
responsabilità di un numero di casi/anno di leucemia variabile
tra un minimo di 3 a un massimo di 50 per mille;
valuta che una riduzione del tenore di composti
aromatici (fino al 30 per cento in peso) e di benzene (1.2 per
cento in peso) potrebbe ridurre del 40 per cento i casi di
leucemia attribuibili alle emissioni autoveicolari.
I casi potrebbero essere ridotti fino al 59 per cento
qualora il parco autoveicolare circolante nelle aree urbane
fosse costituito unicamente da auto catalizzate;
suggerisce, oltre alla riduzione del tenore di benzene e
composti aromatici nelle benzine ed alla rapida sostituzione
degli autoveicoli non dotati di catalizzatore, la
realizzazione di sistemi di recupero dei vapori sia per lo
stoccaggio che per la distribuzione dei carburanti.
Il provvedimento inoltre, trova presupposto:
nella direttiva 94/12/CE e nella decisione del Consiglio
dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 16 dicembre
1994, le quali prevedono che entro il 2000 sia stabilito un
limite più severo di contenuto di benzene nelle benzine
(indicato dalla maggioranza degli Stati membri in 1 per cento
in volume);
nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
relativo all'attuazione di direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
dagli agenti cancerogeni;
nella legge 12 aprile 1995, n. 146, di ratifica del
protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle
emissioni di composti organici volatili e di impegno per
l'Italia alla riduzione - entro il 2000 - delle emissioni
nella misura del 30 per cento;
nella direttiva 94/63/CE concernente il controllo delle
emissioni di composti organici volatili da depositi della
benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni
di servizio;
nella direttiva 92/55/CE che stabilisce nuove procedure
per il controllo periodico della efficienza degli autoveicoli
e delle relative emissioni.
Il decreto stabilisce, all'articolo 1, la possibilità per
i sindaci dei comuni (con oltre 150 mila abitanti o con
installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria)
di prevenire le emissioni inquinanti anche mediante divieto
permanente o temporaneo di circolazione di tutte o di alcune
categorie di autoveicoli.
L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1^ luglio
1997 il tenore massimo di benzene consentito è fissato
nell'1.4 per cento e dal 1^ luglio 1999 nell'1 per cento in
volume. Con questa norma si procede al programmato adeguamento
della qualità delle benzine agli obiettivi indicati
dall'Unione europea.
Sono inoltre stabiliti le modalità e i metodi di controllo
sulla qualità dei carburanti, basati sulle metodiche
certificate dell'UNICHIM (Organismo di normazione per
l'unificazione delle metodiche delle misure chimiche).
Per l'immissione di benzine non rispondenti a quanto
stabilito è prevista la sanzione amministrativa.
Nell'articolo 3 è previsto il controllo delle emissioni di
composti organici volatili negli impianti di deposito delle
benzine, nonché nelle operazioni di caricamento, scaricamento
e distribuzione. Inoltre, gli impianti nuovi di distribuzione
dovranno essere adeguati alle disposizioni in materia di
recupero dei vapori di benzina a decorrere dal 30 giugno 1996;
per gli impianti preesistenti l'adeguamento avverrà in diverse
fasi (sulla base della localizzazione e della movimentazione
di carburanti).
L'intera rete di distribuzione sarà comunque attrezzata
con dispositivi di recupero entro il 31 dicembre 1999.
La violazione a quanto stabilito è punita con la sanzione
amministrativa. I requisiti
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tecnici dei dispositivi di
recupero dei vapori di benzina saranno stabiliti, entro il 30
giugno 1996, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione
e delle finanze.
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