| 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, per regolare il diritto
di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o
temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei princìpi e
dei criteri di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
previo parere consultivo di una Commissione composta da dieci
senatori e dieci deputati designati d'intesa tra i Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
tre rappresentanti del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE) e da tre esperti, senza diritto di voto,
nominati dal CGIE stesso.
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