| 1. I cittadini, che trasferiscano stabilmente il proprio
domicilio od acquistino la residenza all'estero, hanno diritto
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di ricevere il certificato elettorale dal comune in cui ha
sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione
di ultima residenza in Italia, tramite il consolato
territorialmente competente.
2. I cittadini di cui al comma 1 possono, entro un anno
dalla data di trasferimento o di entrata in vigore della
presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali
del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova
il comune di nascita.
3. Coloro che hanno acquisito la cittadinanza per
discendenza o per matrimonio possono chiedere l'iscrizione
nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio
elettorale circoscrizionale nel cui ambito si trova il comune
di nascita degli ascendenti o del coniuge.
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