| 1. I comuni provvedono a trasmettere all'ufficio
elettorale circoscrizionale nel cui ambito sono compresi copia
degli elenchi degli iscritti all'anagrafe dei residenti
all'estero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I comuni sede di ufficio centrale circoscrizionale,
entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettono al
Ministero degli affari esteri, per l'inoltro ai consolati
territorialmente competenti, copia delle liste di cittadini
italiani all'estero di cui agli articoli 2, 3 e 4 ed, in
occasione delle consultazioni, i relativi certificati
elettorali.
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