| 1. I cittadini italiani stabilmente domiciliati o
residenti all'estero o che si trovino temporaneamente
all'estero possono esercitare il diritto di voto presso
l'ufficio consolare più vicino.
2. Gli uffici consolari trascrivono le liste di cui
all'articolo 4, in due liste distinte, una relativa agli
elettori appartenenti stabilmente alla circoscrizione
dell'ufficio consolare medesimo, un'altra contenente i nomi
degli elettori temporaneamente presenti nella suddetta
Pag. 7
circoscrizione, ammessi ad esercitare il diritto di voto, con
la descrizione del documento identificativo di ogni elettore
che può esercitare il diritto di voto.
3. I certificati elettorali sono rilasciati dal console
italiano a tutti i cittadini iscritti nelle due liste della
circoscrizione consolare di cui al comma 2 e devono contenere
chiaramente la identificazione della circoscrizione elettorale
di appartenenza.
| |