| 1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più
seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori
iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 5.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da
non meno di due scrutatori, nominati dai comitati
dell'emigrazione italiana di cui alla legge 8 maggio 1985, n.
205, e successive modificazioni, preferibilmente tra i
componenti i comitati medesimi.
3. Si applicano, per quanto non previsto dalla presente
legge, le disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti della
legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.
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