| 1. Le operazioni di voto di cui alla presente legge,
avvengono la domenica antecedente a quella fissata per
l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica,
nell'orario e nella sede determinata dal console, sentiti i
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comitati di cui all'articolo 7, comma 2, e di intesa, per
quanto occorra, con le autorità locali.
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