| 1. Le schede e le liste elettorali di cui all'articolo 5,
al termine delle operazioni di voto, sono inviate, per via
diplomatica in appositi plichi sigillati, al Ministero degli
affari esteri e, da questo, al Ministero dell'interno, il
quale provvede a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali
circoscrizionali.
2. Ciascuno, degli uffici centrali circoscrizionali
provvede ad inviare le schede chiuse di cui al comma 1 ad una
o più sezioni elettorali del comune in cui l'ufficio stesso ha
sede affinché, firmate e timbrate, tali schede in modo uguale
a quelle da utilizzare per le operazioni di voto, siano
inserite nelle rispettive urne al momento dell'apertura dei
seggi elettorali.
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