| 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e dei consigli delle regioni
a statuto ordinario, nonché per l'assemblea regionale
siciliana, per i consigli delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome, per le quali sono adottate in
conformità alle relative norme statutarie.
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