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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3973
DDL0213-0002
Progetto di legge Camera n. 213 - testo presentato - (DDL13-213)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C213. TESTIPDL
...C213.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC213 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  riprende, con alcune integrazioni, una proposta di legge
  presentata nella precedente legislatura, nonché una proposta
  di legge avente specifico riferimento all'istituzione di case
  da gioco a Lignano Sabbiadoro e Grado.  Invero, prima ancora,
  nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno
  presentato, a partire dagli anni cinquanta, diverse proposte
  di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto
  delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme
  legislative atte a riportare precise regole in un settore che
  vede funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da
  gioco, senza alcun supporto legislativo, che ne preveda la
  presenza e detti i criteri di controllo della loro
  gestione.
     Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in
  presenza degli articoli 718 e seguenti del codice penale, che
 
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  vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il
  territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi
  espressamente - come necessario in materia penale! - a questo
  divieto.
     Per esempio, nella X legislatura furono presentate ben
  dieci proposte di legge che poi la X Commissione (Attività
  produttive), con un lavoro lungo ed impegnativo, riuscì a
  trasferire in un "testo unificato", frutto di ampie
  convergenze politiche dovute alla disponibilità ed al
  contributo dei parlamentari di tutti i gruppi presenti in
  Commissione, sia di maggioranza che di opposizione.
     Questo risultato, di per sé indicativo di come una legge
  che regolamenti la materia sia da tutti ritenuta necessaria,
  deve impegnare il Parlamento a dare una risposta urgente alle
  problematiche che l'assenza di una norma legislativa solleva
  in una materia delicata com'è appunto il gioco d'azzardo.
     Questa convinzione maturò nella X Commissione non
  certamente perché quei colleghi fossero dediti al gioco
  d'azzardo (è certamente vero il contrario!), ma perché
  l'approfondimento della materia attraverso un lavoro di
  ricerca sulla legislazione vigente in argomento nei Paesi
  europei e negli Stati Uniti, unitamente a verifiche dirette
  in loco,  ha consentito di percepire con chiarezza i
  problemi insiti nella paradossale situazione del nostro Paese,
  in Europa unico Stato di diritto privo di una legislazione in
  materia, ma con alcuni casinò funzionanti!
     A questo punto non possiamo non ricordare come su questo
  specifico argomento sia stata emanata dalla Corte
  costituzionale la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella
  quale la Suprema Corte dichiara formalmente che: "mentre è
  messa in grado di esaminare per la prima volta profili di
  legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco
  aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la
  situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è
  contrassegnata da un massimo di disorganicità...  Si impone
  dunque la necessità di una legislazione organica che
  razionalizzi l'intero settore...".
     E conclude: "Queste esigenze di organica previsione
  normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere
  soltanto nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le
  deroghe agli articoli 718-722 del codice penale), vanno
  soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le
  insufficienze e disarmonie delle quali si è detto".
     Da questo preciso e chiaro richiamo della Corte
  costituzionale discende, in modo inequivocabile, onorevoli
  colleghi, che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi
  ragionevoli (sono già trascorsi giusto undici anni!), alla
  predisposizione di una "organica previsione normativa su scala
  nazionale" - alla cui approvazione è strettamente correlata,
  secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere
  le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale -, anche le
  attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenersi operanti
  in un quadro di "insufficienze e disarmonie" legislative non
  più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa
  e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili, da
  parte dei partiti e delle istituzioni (leggi:  Ministero
  dell'interno), in ordine ad una materia delicata come quella
  in questione.
     Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di
  sopperire all'assenza di una legislazione moderna in grado di
  affrontare le problematiche del settore, si era mossa la X
  Commissione per pervenire ad un testo unificato che si pone
  l'ambizioso obiettivo di predisporre una nuova
  regolamentazione per moralizzare.
     Riteniamo infatti non si possa affrontare una materia
  tanto delicata ponendoci solo il problema di mettere al riparo
  la situazione esistente dai divieti del codice penale
  attraverso l'approvazione di una organica normativa su scala
  nazionale, ma anche quello di dare una risposta ai problemi
  morali e politici che la enorme diffusione del gioco d'azzardo
  sul territorio nazionale pone a tutti.
     E' evidente, per le ripercussioni economiche e sociali,
  oltreché morali (indubbiamente di grande valenza per i
  credenti), del gioco d'azzardo, che il Parlamento è obbligato
 
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  ad un intervento legislativo che sia finalizzato anche ad
  affrontare le problematiche delle cosiddette "bische
  clandestine", una realtà fortemente diffusa su tutto il
  territorio nazionale in grado di manovrare, come risulta dalle
  ricerche non solo di tipo giornalistico, ma anche di istituti
  di ricerca nazionali, diverse migliaia di miliardi, somme che
  vengono gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e
  reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più
  grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco
  d'azzardo clandestino.
     E' noto infatti come le bische clandestine siano anche,
  per la delinquenza di piccolo-medio spessore, non solo uno
  strumento di finanziamento di altre attività illecite, ma
  anche mezzo di corruzione e di ricatto che consente di
  avvicinare, "spennare" e poi ricattare personaggi importanti e
  insospettabili della vita pubblica ai vari livelli, ottenendo
  quindi omertà e coperture nell'apparato pubblico attraverso le
  quali, spesso, si costruiscono carriere criminali di grosse
  dimensioni.
     Noi siamo convinti che una presenza adeguata su tutto il
  territorio nazionale di case da gioco pubbliche, previste e
  controllate in base ad una normativa rigorosa come quella
  della presente proposta di legge, ridurrebbe drasticamente -
  anche se non si avrebbe una loro eliminazione totale! - il
  fenomeno delle bische clandestine.
     Mentre sottolineiamo questa prioritaria necessità di
  trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco
  d'azzardo, fenomeno largamente presente in tutti gli strati
  sociali del nostro Paese e tenacemente sollecitato dallo
  stesso Stato in molti suoi aspetti ("gioco del lotto", che si
  rivolge peraltro proprio ai meno abbienti, con probabilità di
  vincita decine di volte inferiori che non alla  roulette;
  "corse dei cavalli", dove si puntano liberamente anche cifre
  enormi, con scarsissimi controlli sulla regolarità delle corse
  a garanzia dei giocatori; e via via tutti gli altri, dal
  Totocalcio all'Enalotto, dal più recente Totogol alle varie
  lotterie, tanto che possiamo ritenere non infondata l'accusa
  di chi dice:  Stato biscazziere!), ciononostante riteniamo,
  proprio sulla base degli accertamenti ed anche delle verifiche
  in loco  fatte da alcuni deputati della X Commissione
  nella XII legislatura, di poter sfatare l'idea della presenza
  di fenomeni negativi come droga, prostituzione e mafia
  all'interno dei quattro casinò esistenti.
     Vi sono certamente stati episodi di corruzioni e ruberie,
  ma sono riconducibili non alla struttura in sé, ma alla
  presenza di alcuni (fortunatamente pochi!)  croupier
  disonesti, spesso in accordo con amministratori locali
  corrotti: ma questo, onorevoli colleghi, è stato reso
  possibile proprio da una precisa responsabilità del Governo e
  del Parlamento, che non hanno sino ad oggi ritenuto di
  intervenire per regolamentare, con norme di legge adeguate, la
  presenza e la gestione di strutture nelle quali ogni giorno
  passano cifre enormi, tali sicuramente, in mancanza di severe
  regole, da "indurre in tentazione" i più sensibili a questo
  tipo di "sirena".
     Certamente le case da gioco sono strutture fortemente
  promozionali per il turismo e quindi la loro localizzazione
  può portare con sé (od anche aumentarli considerevolmente se
  già presenti) quei fenomeni negativi che sono tipici dei
  centri a forte sviluppo turistico; questo non può impedirci di
  regolamentare il settore, ma deve semmai obbligare, come noi
  abbiamo fatto nella presente proposta di legge, a tenere ben
  evidente il problema al momento della indicazione delle sedi
  ove localizzare le nuove case da gioco.
     Ma vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di
  ordine economico e sociale a sostegno della necessità di
  regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il
  territorio nazionale, le case da gioco.
     Come tutti sappiamo, dal 1^ gennaio 1993, sono state
  abbattute definitivamente le barriere doganali con gli altri
  Paesi europei e quindi si ha la possibilità di circolare
  liberamente, non solo come persone ma anche come capitali, tra
  i vari Stati.  Ebbene, il nostro Paese si presenta con solo
  quattro case da gioco, disposte tutte ai confini nord, mentre
  è circondato da ben 346 case da gioco presenti negli altri
  Paesi europei!
 
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     Se pensiamo che con i vincoli che abbiamo dal punto di
  vista valutario noi siamo i migliori clienti dei casinò
  europei (si organizzano voli aerei appositi verso Malta,
  Nizza, Montecarlo, eccetera), sul piano economico-finanziario,
  dal 1993, la situazione è peggiorata.
     E' ipotizzabile si possa continuare a mantenere una tale
  disparità, rispetto agli altri Paesi europei, sia nel numero
  che nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare
  uno strumento promozionale come questo alla nostra industria
  turistica rispetto a quella di altri Paesi nostri
  concorrenti?
     Noi pensiamo di no!
     Ma vi è, a nostro parere, anche un altro motivo, dal punto
  di vista economico-sociale, che ci spinge a presentare la
  presente proposta di legge.
     Infatti, come abbiamo già detto, le case da gioco sono
  strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui
  possono essere positivamente utilizzate per un più adeguato
  sviluppo di aree turistiche che necessitano di ulteriori
  incentivazioni.
     In effetti l'esperienza europea dimostra che, normalmente,
  esse sono localizzate in centri turistici medio-piccoli
  perché, oltre ad un riequilibrio territoriale, consentono
  maggiori possibilità di controllo dal punto di vista
  dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più
  congestionati.
     Per la regione Friuli-Venezia Giulia a tali indicazioni si
  aggiungono ulteriori motivi di opportunità, primo tra tutti il
  fatto che dal territorio regionale giornalmente vengono
  versate nelle case da gioco poste in gran numero nelle
  immediate vicinanze del confine, in territorio sloveno, somme
  ingenti di denaro, arrecando un rilevante danno economico al
  pubblico Erario.
     Oltre che dalle esportazioni di valuta ai fini di gioco,
  le visite oltre confine sono accompagnate, infatti,
  dall'acquisto di beni di consumo - soprattutto tabacchi e
  carburante - che riducono gli introiti dello Stato e,
  indirettamente, le risorse rese disponibili alla regione
  stessa.
     Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo
  alla vostra attenzione risponde completamente, a nostro
  parere, alle problematiche sottolineate dalla Corte
  costituzionale nella ricordata sentenza n. 152 del 1985, in
  quanto regolamenta in modo organico su scala nazionale:
       1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti
  sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più
  consoni, ad una normativa di legge comune per tutto il settore
  (articolo 1);
       2) il coinvolgimento delle regioni nella individuazione
  dei siti delle nuove case da gioco, in modo da rendere la loro
  localizzazione la più equilibrata possibile dal punto di vista
  del territorio, del numero degli abitanti e delle
  caratteristiche socio-economiche degli ambiti regionali
  interessati (articoli 1 e 2), nel rispetto della logica di
  reale decentramento;
       3) la gestione, che viene affidata in concessione, da
  parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione,
  esclusivamente a società private, ma con un forte controllo
  del Ministero dell'interno attraverso la istituzione, presso
  di esso, di un albo nazionale dei gestori e con la previsione
  per legge di incisivi controlli sia sulla proprietà che su
  altri aspetti societari (articoli 5 e 6).  Con questa scelta
  viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il
  momento gestionale, in quanto il comune eserciterà
  esclusivamente compiti di controllo sull'attività di gestione
  (unitamente all'istituendo "Comitato di coordinamento e di
  vigilanza" di cui all'articolo 10), per cui non vi sarà alcuna
  compromissione degli amministratori locali come
  controllori-controllati (vedi frequenti casi di corruzione
  avvenuti nei nostri casinò a gestione pubblica), realizzando
  quindi la massima trasparenza;
       4) criteri di gestione molto precisi e severi che, con
  l'accoglimento di suggerimenti di esperti del settore,
  consentono di addivenire ad una gestione formalmente e
  sostanzialmente corretta, impedendo o rendendo molto
  improbabili fatti penalmente perseguibili (articoli 7 e
  14);
       5) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo
  direttamente un ampio numero di enti locali, tutte le regioni
 
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  (e, attraverso esse, tutti i comuni italiani), nonché il
  Ministero dell'interno, consente quella perequazione, in tema
  di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale
  richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 8).
  Questo darà la possibilità di portare nelle casse pubbliche
  (dello Stato, delle regioni e dei comuni) alcune centinaia di
  miliardi all'anno, cosa che in questo momento di difficoltà
  per la finanza pubblica è certamente importante.  Verrà inoltre
  rilanciata l'attività turistica di importanti aree del Paese,
  con notevoli benefìci per l'occupazione diretta (le quattro
  case da gioco esistenti hanno circa 2.600 dipendenti!) e
  indotta in questo settore determinante per l'economia della
  nostra nazione;
       6) norme molto severe per un controllo permanente sulla
  gestione, attraverso l'istituzione, presso il Ministero
  dell'interno, di:
       un Comitato di coordinamento e di vigilanza (articolo
  10);
       un nucleo speciale di polizia (polizia dei giochi), alle
  dipendenze di una istituenda Direzione centrale per il
  controllo degli ippodromi e delle case da gioco (articolo
  13).
     Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta
  valida per fare sì che le case da gioco non possano in alcun
  modo essere utilizzate per aspetti che potrebbero essere
  motivo di forte preoccupazione, come riciclaggio di denaro
  sporco, tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella
  gestione, eccetera.
  Certo la localizzazione delle nuove case da gioco,
  specialmente in aree già ad alto tasso di criminalità e quindi
  con possibili effetti incentivanti dovuti alla loro presenza,
  richiede una particolare attenzione, per cui su questo
  aspetto, come su tutto il resto della materia, il Ministero
  dell'interno, dovrà dare al Parlamento un contributo doveroso,
  essenziale e deteminante.
     Onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione,
  vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di
  approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa
  legislazione in materia:
       per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di
  diritto;
       per presentarci in Europa in una situazione analoga a
  quella degli altri Paesi;
       per dare rigorosi strumenti di controllo oggi
  inesistenti.
     Insomma per fare un'opera di trasparenza e di
  moralizzazione in un settore in cui questi aspetti sono
  estremamente necessari, ma sino ad oggi inesistenti!
 
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