| (Istituzione di nuove case da gioco).
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di
contrastare il gioco non autorizzato nonché di garantire
all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle
degli altri Stati membri della Comunità europea, possono
essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco
in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con apposito
decreto, da emanare su proposta del Ministro dell'interno,
provvede alla istituzione delle nuove case da gioco sulla base
delle indicazioni formulate dalle regioni e dalle province
autonome.
3. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint Vincent e
Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività
sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto di quanto da essa disposto.
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