| (Istituzione di case da gioco stagionali).
1. Il Ministro dell'interno, su richiesta delle regioni
interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico
collegato all'economicità gestionale della casa da gioco
esistente, può autorizzare, per gemmazione dalla stessa,
l'apertura di una sede stagionale con obbligo di
rendicontazione distinta e separata ai fini di cui
all'articolo 8.
2. Il comune designato come sede di casa da gioco
stagionale può eventualmente definire, con apposita
convenzione deliberata dal consiglio comunale interessato, i
rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività
promozionali e sociali.
| |