| (Autorizzazione).
1. La domanda di autorizzazione alla apertura della casa da
gioco da parte dei comuni indicati nella presente legge deve
essere deliberata entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima a maggioranza assoluta dei
consiglieri comunali assegnati allo stesso comune e deve
essere inoltrata all'autorità competente al rilascio, di cui
al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della
rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del
proprio territorio, in relazione alla compatibilità
storico-ambientale-economica dell'intervento richiesto.
2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno provvede al rilascio dell'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco, d'intesa con la regione o la
provincia autonoma interessata.
3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta del
Ministro dell'interno, superato il quale si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno
ha durata ventennale. Alla scadenza può, a domanda, essere
rinnovata, anche più di una volta, con durata decennale.
5. Per le quattro case da gioco esistenti, le
autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso,
hanno la durata prevista al comma 4.
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