| (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
all'articolo 10, può con proprio decreto sospendere e, nei
casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo
3, anche su proposta delle regioni interessate, in caso di
violazione delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, nonché per
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ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica.
2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazione delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di attuazione da parte del gestore, il Ministro
dell'interno, sentito il presidente o i presidenti delle
giunte regionali interessate, nomina un commissario
prefettizio per la gestione straordinaria.
3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata
al comune, cui è stata revocata, prima che sia decorso un
periodo di tempo minimo di cinque anni.
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