| (Concessione).
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti
all'albo di cui all'articolo 6 e prescelti attraverso
un'apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del
capitolato generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
obbligazione tra il comune ed i medesimi.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
espresse autorizzazioni del comune e del Ministero
dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad
altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi
accessori non riguardanti l'attività di gioco.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori
di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di
presidente e di un rappresentante di nomina della regione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
della concessione trasmettono al comune e al Ministero
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dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco
relativo all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque
anni ciascuno.
7. In casi eccezionali e previa autorizzazione del
Ministero dell'interno il comune può provvedere direttamente,
anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione
della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 22,
comma 3, lettere a), e c), della legge 8 giugno
1990, n. 142.
8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo
6 non può essere titolare di più di due concessioni per
l'esercizio e la gestione delle case da gioco su tutto il
territorio nazionale.
9. Per la casa da gioco di Saint-Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale sulla base di una specifica normativa
adottata dal Consiglio della Valle, che tenga conto dei
princìpi generali della presente legge e del parere del
Comitato di cui all'articolo 10.
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