Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3978
DDL0213-0007
Progetto di legge Camera n. 213 - testo presentato - (DDL13-213)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C213. TESTIPDL
...C213.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC213 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Concessione).
     1.  L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
  affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti
  all'albo di cui all'articolo 6 e prescelti attraverso
  un'apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del
  capitolato generale di cui all'articolo 7.
     2.  Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
  ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
  sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
  obbligazione tra il comune ed i medesimi.
     3.  Il soggetto titolare della concessione esercita e
  gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
  capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
  di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
  espresse autorizzazioni del comune e del Ministero
  dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad
  altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi
  accessori non riguardanti l'attività di gioco.
     4.  Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
  prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori
  di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di
  presidente e di un rappresentante di nomina della regione.
     5.  Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
  della concessione trasmettono al comune e al Ministero
 
                               Pag. 9
 
  dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco
  relativo all'anno precedente.
     6.  La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
  essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque
  anni ciascuno.
     7.  In casi eccezionali e previa autorizzazione del
  Ministero dell'interno il comune può provvedere direttamente,
  anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione
  della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 22,
  comma 3, lettere  a),  e  c),  della legge 8 giugno
  1990, n.  142.
     8.  Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo
  6 non può essere titolare di più di due concessioni per
  l'esercizio e la gestione delle case da gioco su tutto il
  territorio nazionale.
     9.  Per la casa da gioco di Saint-Vincent il rinnovo della
  concessione per la gestione è approvato dal presidente della
  giunta regionale sulla base di una specifica normativa
  adottata dal Consiglio della Valle, che tenga conto dei
  princìpi generali della presente legge e del parere del
  Comitato di cui all'articolo 10.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-213 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0213 TOTPAG=0016 TOTDOC=0018 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0009 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=021300 00 FASCIDC=13DDL0213 SORTNAV=0021300 000 00000 ZZDDLC213 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati